AVVERTENZA
  Si procede alla ripubblicazione del  testo  della  legge  4  agosto
1993,  n.  276,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
                               Art. 1.
 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso  in  un  unico
turno elettorale.
2.  Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali
indicate nella  tabella  A  allegata  al  presente  testo  unico.  La
ripartizione  dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a
norma degli articoli 77, 83 e 84, si  effettua  in  sede  di  Ufficio
centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei
seggi  e'  attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali,
nei quali risulta eletto il candidato che  ha  riportato  il  maggior
numero di voti.
4.  In  ogni  circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei
seggi e' attribuito in ragione  proporzionale  mediante  riparto  tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
 b) la tabella A e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente
legge;
 c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  1.  La  elezione  nel  collegio "Valle d'Aosta", che e'
circoscrizione elettorale, e'  regolata  dalle  norme  contenute  nel
titolo VI del presente testo unico.";
 d)  all'articolo  3, le parole: "ai singoli Collegi" sono sostituite
dalle seguenti: "alle singole circoscrizioni";
 e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto e' un diritto di  tutti  i  cittadini,  il  cui
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
  1)  un  voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale,
da esprimere su apposita scheda recante  il  cognome  e  il  nome  di
ciascun  candidato,  accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che  contraddistinguono  il
candidato  non  possono  essere  superiori a cinque. Nella scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o piu' contrassegni, deve essere uguale;
  2)  un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, da esprimere su  una  diversa  scheda
recante  il  contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.
Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo'  essere  superiore
ad  un  terzo  dei  seggi  attribuiti  in  ragione proporzionale alla
circoscrizione con arrotondamento alla  unita'  superiore.  Le  liste
recanti  piu'  di  un  nome sono formate da candidati e candidate, in
ordine alternato".
2. Con il regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo  9  della
presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del
citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come  sostituito  dal  presente
articolo,  va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata
al predetto testo unico, come sostituita  dalla  tabella  A  allegata
alla  legge 13 marzo 1980, n.70, mantenendo fisso lo spazio riservato
a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.
 
          AVVERTENZA:
 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 3 del testo unico delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, approvato con  D.P.R.
          n.  361/1957,  come  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art. 3. - L'assegnazione  del  numero  dei  seggi  alle
          singole  circoscrizioni,  di cui alla tabella A allegata al
          presente testo  unico,  e'  effettuata  -  sulla  base  dei
          risultati    dell'ultimo    censimento    generale    della
          popolazione, riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione
          ufficiale   dell'Istituto  centrale  di  statistica  -  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  promosso  dal
          Ministro  per  l'interno, da emanarsi contemporaneamente al
          decreto di convocazione dei comizi".
             -  La  legge  n.  70/1980  reca:  "Determinazione  degli
          onorari  dei  componenti  gli  uffici  elettorali  e  delle
          caratteristiche  delle  schede  e   delle   urne   per   la
          votazione".