Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob, qualora non siano individuati uno o piu' azionisti di controllo di una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa, rapportate al capitale rappresentato da azioni ordinarie. Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1992, la Commissione ha reso noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, relativamente a societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in cui fossero presenti soci di maggioranza relativa, ovvero soci che possedessero partecipazioni di controllo di fatto (la cui individuazione, quindi, non fosse immediata), nonche' casi in cui piu' azionisti avessero aggregato o sindacato le quote possedute attraverso la stipula di accordi parasociali. Con ulteriori successivi provvedimenti la Commissione ha poi modificato, ai sensi del comma 3 dell'art. 10, le soglie percetuali per quelle societa' in ordine alle quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante ed ha inserito quelle societa' che, per effetto di modificazioni nell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione. Sempre in ossequio alla citata norma, la Commissione rende ora noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti, individuato seguendo i criteri gia' illustrati nella comunicazione n. 92005380, per quelle societa' che hanno approvato il bilancio annuale nel corso del mese di giugno 1993 - ed in ordine alle quali la Commissione ha gia' ricevuto il relativo verbale assembleare alla data del 21 luglio 1993 - ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.