IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini "Colli di Conegliano", corredata  dal  parere  del  comitato
vitivinicolo della regione Veneto;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare  di  produzione dei vini "Colli di Conegliano" formulata
dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo 1993;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla  proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8,  comma  3,   della   predetta   legge,
concernente  modalita'  procedurali,  dispone  che  il riconoscimento
delle denominazioni di origine e la  delimitazione  delle  rispettive
zone     di    produzione    vengano    effettuati    contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con  decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata  "Colli  di
Conegliano"   ed   e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1› settembre 1993.