IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti", corredata  dal  parere
del comitato vitivinicolo della regione Campania;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare   di   produzione  del  vino  "Sant'Agata  de'  Goti"  o
"Sant'Agata dei Goti" formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1993;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che   l'art.   8,  comma  3,  della  predetta  legge,
concernente modalita'  procedurali,  dispone  che  il  riconoscimento
delle  denominazioni  di  origine e la delimitazione delle rispettive
zone    di    produzione    vengano    effettuati     contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sant'Agata
de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" ed e' approvato, nel testo annesso,
il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1› settembre 1993.