IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti", corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Campania; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1993.