IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria  della  regione  Calabria  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   eccesso  di  neve  dal  27 dicembre 1992 al 27 febbraio 1993 nella
provincia di Cosenza;
   eccesso di neve dal 2 gennaio  1993  al  27  febbraio  1993  nella
provincia di Reggio di Calabria;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
 Cosenza:
  eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al  4  gennaio  1993,  dal  20
febbraio  1993  al  27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  c),  d),  nel  territorio  dei  comuni  di  Acri,
Alessandria  del Carretto, Bocchigliero, Campana, Cassano allo Ionio,
Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano
Calabro,  Cropalati,   Francavilla   Marittima,   Frascineto,   Laino
Castello,  Longobucco, Morano Calabro, Mormanno, Paludi, Pietrapaola,
Plataci, Rossano,  San  Basile,  San  Cosmo  Albanese,  San  Demetrio
Corone,  San  Giorgio  Albanese,  San  Giovanni in Fiore, San Lorenzo
Bellizzi, San  Lorenzo  del  Vallo,  Santa  Sofia  d'Epiro,  Spezzano
Albanese,   Tarsia,   Terranova  da  Sibari,  Trebisacce,  Vaccarizzo
Albanese, Villapiana;
   eccesso  di  neve  dal  27 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993, dal 20
febbraio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettera e), nel territorio dei comuni di Acri, Alessandria
del Carretto, Bocchigliero, Campana, Cassano allo Ionio, Castroregio,
Castrovillari, Cerchiara di  Calabria,  Civita,  Corigliano  Calabro,
Cropalati,   Francavilla   Marittima,   Frascineto,  Laino  Castello,
Longobucco, Morano Calabro, Mormanno, Paludi,  Pietrapaola,  Plataci,
San  Giovanni  in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo,
Terranova da Sibari.
  Reggio di Calabria:
   eccesso di  neve  dal  2  gennaio  1993  al  27  febbraio  1993  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d), nel
territorio dei comuni  di  Anoia,  Bagnara  Calabra,  Calanna,  Campo
Calabro,  Candidoni,  Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa,
Fiumara, Gioia Tauro,  Laureana  di  Borrello,  Maropati,  Melicucco,
Molochio,   Oppido  Mamertina,  Palmi,  Polistena,  Reggio  Calabria,
Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Pietro di  Carida',  San
Roberto,  Seminara,  Serrata,  Taurianova,  Terranova  Sappo Minulio,
Varapodio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA