IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista   la  legge  10  maggio  1976,  n.  352,  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
268 del 28 aprile 1975;
  Vista la legge di  bilancio  n.  501  del  23  dicembre  1992,  per
l'esercizio   1993,  che  reca  lo  stanziamento  di  lire  1,047.702
miliardi, su cap. 7081, per le finalita'  ex  art.  15,  lettera  c),
della n. 352/1976;
  Vista  la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al
1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera
c), della sopracitata legge n. 352/1976;
  Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE,  hanno  riconfermato
annualmente  le  quote  gia' attribuite alle regioni ed alle province
autonome di Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita'  dei  limiti
d'impegno  dal  1976  al  1980,  non  ritenendo necessario rivedere i
criteri di riparto ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  17  della
richiamata legge n. 352/1976;
  Considerato,   altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore
dell'art. 33 del regolamento CEE 797/85 del Consiglio, del  12  marzo
1985,  vanno  trasferite  le  annualita'  alle sole regioni che hanno
concesso  il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  sui   mutui
definitivi,   ovvero  abbiano  rilasciato  nulla  osta  entro  il  30
settembre 1985;
  Atteso, quindi, che le somme da trasferire  alle  regioni  ed  alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, hanno come riferimento le
annualita' gia' assegnate prima della data del 30 settembre 1985,  e,
quindi non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
riconfermare quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno
dal 1976 al 1980;
  Ritenuto,  infine,  di  dover  impegnare  le  annualita' o parziali
annualita' 1993, a favore delle sole regioni e le  province  autonome
che   risulta  abbiano  provveduto  a  certificare  il  concorso  nel
pagamento degli interessi sui mutui accessi dagli operatori agricoli,
entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE 797/85;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 1.005.003.940 e' impegnata, a titolo  di
annualita'  o  paziali  annualita'  1993, dei limiti d'impegno di cui
all'art. 15, lettera c), della legge n.  352/1976,  come  di  seguito
indicato:
Regioni interessate e province autonome               Importi in lire
                 -                                            -
Bolzano.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7.144.040
Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     317.584.495
Toscana.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     223.486.360
Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       6.431.400
Emilia-Romagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     133.494.655
Liguria.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      18.874.230
Friuli-Venezia Giulia.  . . . . . . . . . . . . . . .       3.678.880
Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     294.309.880
                                                        -------------
                                          Totale. . .   1.005.003.940