IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  novembre  1984
con  il  quale  e' stata riconosciuta la denominazione di origine dei
vino "Moscadello di Montalcino" ed e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal
parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  del  vino
"Moscadello di Montalcino" formulata dal comitato stesso e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1993;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
di disciplinare sopra citato;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Moscadello  di  Montalcino",  approvato  con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  13  novembre  1984,  e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra
in vigore il 1› settembre 1993.