IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Grave del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1 ottobre 1985 con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Grave del Friuli"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Grave del Friuli" in "Friuli" Grave e del relativo disciplinare di produzione, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Friuli- Venezia Giulia; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta del nuovo disciplinare di produzione dei vini "Friuli" Grave, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Grave del Friuli" riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 e' sostituita con la denominazione di origine controllata "Friuli" Grave. Il disciplinare di produzione dei vini "Grave del Friuli", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1 ottobre 1985, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.