IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Alto Adige" (Sudtirol) ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini "Alto Adige" (Sudtirol); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Colli di Bolzano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Meranese di Collina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Santa Maddalena" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Terlano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Terlano"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valle Isarco" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione, mediante il conglobamento in una unica denominazione di origine controllata "Alto Adige" delle sopra specificate denominazioni di origine controllata, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della provincia autonoma di Bolzano; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Alto Adige" (Sudtirol) nei termini sopra specificati, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. I disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" (Sudtirol), "Colli di Bolzano" (Bozner Leiten), "Meranese di Collina" (Meraner Hugel o Meraner), "Santa Maddalena" (St. Magdalener), "Terlano" (Terlaner) e "Valle Isarco" (Eisacktaler), approvati o modificati con i decreti citati nelle premesse, sono integrati con modifiche nel nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" (Sudtirol) annesso al presente decreto, che entra in vigore il 1 settembre 1993.