IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata dei vini "Alto Adige" (Sudtirol) ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre  1991
con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche  al  disciplinare di
produzione dei vini "Alto Adige" (Sudtirol);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  del  vino  "Colli  di  Bolzano" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  del  vino "Meranese di Collina" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  del  vino  "Santa  Maddalena"  ed  e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1975
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini "Terlano" ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986
con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione  dei
vini D.O.C. "Terlano";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Valle Isarco" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione, mediante il conglobamento in
una unica denominazione di origine  controllata  "Alto  Adige"  delle
sopra specificate denominazioni di origine controllata, corredata dal
parere del comitato vitivinicolo della provincia autonoma di Bolzano;
  Visti  il  parere  favorevole  del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione dei vini
"Alto Adige" (Sudtirol) nei termini sopra specificati, formulata  dal
comitato  stesso  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 1993;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
di disciplinare sopra citato;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  disciplinari  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Alto  Adige"  (Sudtirol),  "Colli  di  Bolzano"  (Bozner
Leiten),  "Meranese  di  Collina"  (Meraner  Hugel o Meraner), "Santa
Maddalena" (St. Magdalener), "Terlano" (Terlaner)  e  "Valle  Isarco"
(Eisacktaler),  approvati  o  modificati  con  i decreti citati nelle
premesse, sono integrati con  modifiche  nel  nuovo  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Alto
Adige" (Sudtirol) annesso al presente decreto, che entra in vigore il
1› settembre 1993.