IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente  modalita'  di
erogazione  degli  assegni,   delle   pensioni   ed   indennita'   di
accompagnamento a favore dei  sordomuti,  dei  ciechi  civili  e  dei
mutilati ed invalidi civili; 
  Vista la legge 29 maggio 1989, n.  211,  concernente  modifiche  ed
integrazioni alla legge n. 854 del 18 dicembre 1973; 
  Visto il proprio  decreto  30  giugno  1990,  n.  197,  emanato  di
concerto con il Ministro del tesoro per stabilire, ai sensi dell'art. 
3,  comma  4,  della  menzionata  legge  n.  211/1989,  le  modalita'
necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le  firme  a
stampa dei funzionari di cui al comma 2 del succitato art. 3; 
  Ritenuta la necessita', a causa di sopravvenute esigenze di  ordine
tecnico,  di  sostituire,  per  quanto  concerne  i  procedimenti  di
riproduzione delle firme e  dei  timbri  sui  moduli  di  mandato  di
pagamento, i riferimenti ai  "cliche's  fotografici",  contenuti  nel
sopraindicato  decreto  ministeriale  n.  197/1990,  con   quelli   a
"supporti magnetici"; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato reso  all'adunanza  generale
del 15 aprile 1993; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                           Articolo unico 
  1. Gli articoli 1, 2, comma 1, 3, comma 2, 6, commi 1, 2 e  3,  del
decreto del Ministro  dell'interno  30  giugno  1990,  n.  197,  sono
modificati nel senso che le parole "cliche' fotografico" e  "cliche's
fotografici" sono sostituite rispettivamente con le parole  "supporto
magnetico" e "supporti magnetici". 
  2. L'art. 5, comma 1, del citato  decreto  ministeriale  30  giugno
1990, n. 197, e' modificato nel senso che  le  parole  "con  cliche's
fotografici" sono sostituite  con  le  parole  "in  base  a  supporti
magnetici". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 7 luglio 1993 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                     MANCINO 
Il Ministro del tesoro 
        BARUCCI 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1993 
  Registro n. 28 Interno, foglio n. 372 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il volore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si trascrive il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 3 
          della legge n. 211/1989: 
             "2. L'ultimo comma dell'art. 5  della  citata  legge  18
          dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dal seguente: 
             'I  mandati  di  pagamento  indicati  nel  primo  comma,
          firmati dal prefetto e, ai fini  del  riscontro  contabile,
          dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono
          ordini di pagamento; essi debbono  contenere  l'indicazione
          dell'ufficio   postale    pagatore,    delle    generalita'
          dell'avente diritto, ed  eventualmente  del  rappresentante
          legale o  della  persona  delegata  alla  riscossione,  del
          numero del libretto,  dell'importo  da  corrispondere,  del
          numero di  conto  corrente  postale  ove  richiesto,  della
          deliberazione del  comitato  provinciale  di  assistenza  e
          beneficienza pubblica con  il  riconoscimento  del  diritto
          alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente  di
          ragioneria della prefettura  sui  mandati  di  pagamento  e
          sugli elenchi, nonche' il timbro della  prefettura  possono
          essere impressi a stampa da  parte  del  competente  centro
          elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti
          di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. 
          I fac-simile delle firme  sono  trasmessi  alla  competente
          ragioneria provinciale dello Stato'". 
             "4. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le  modalita'
          necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le
          firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2". 
             - Il comma 3,  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'articolo unico: 
             Si trascrive il testo vigente del D.M. n. 197/1990: 
             "Art. 1. - 1. Le firme dei prefetti,  dei  dirigenti  di
          ragioneria  delle  prefetture  e  dei  funzionari  che   li
          sostituiscono in caso di assenza,  malattia  o  impedimento
          nonche' i timbri delle rispettive prefetture, apposti sulle
          matrici dei moduli di mandato di  pagamento  usati  per  la
          corresponsione  delle  pensioni,  assegni   ed   indennita'
          spettanti ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi  civili
          e ai sordomuti, sono riportati su  supporti  magnetici,  in
          due esemplari, da utilizzare  per  la  sottoscrizione,  con
          procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento di  cui
          all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre  1973,  n.
          854". 
             "Art. 2. - 1. Un primo esemplare di ognuno dei  supporti
          magnetici di cui all'articolo precedente e' custodito nella
          cassaforte   della   divisione   'Elaborazione    dati    e
          teletrasmissioni' del servizio informatica della  Direzione
          centrale   per   i   servizi   elettorali   del   Ministero
          dell'interno, unitamente al relativo registro inventario. 
             2.   Ogni   variazione   nella   consistenza   ed   ogni
          sostituzione del materiale  predetto  per  cambiamento  dei
          funzionari responsabili, per usura o per altra  causa  sono
          fatte constare con apposito verbale  redatto  sul  registro
          stesso". 
             "Art. 3. - 1. Le chiavi della cassaforte di cui al primo
          comma dell'art. 2 del  presente  decreto  sono  tenute  dal
          direttore   della   divisione    'Elaborazione    dati    e
          teletrasmissioni' di cui allo stesso art. 2 o, in  caso  di
          assenza, malattia o impedimento, dal suo sostituto. 
             2. I duplicati delle chiavi della cassaforte di  cui  al
          precedente  comma,  i  secondi   esemplari   dei   supporti
          magnetici di cui  all'art.  1,  e  matrici  dei  moduli  di
          mandato  di  pagamento  menzionati  nello  stesso  art.  1,
          recanti  le  firme  dei  funzionari  e   i   timbri   delle
          prefetture, sono custoditi, in buste  sigillate,  in  altra
          cassaforte   della   divisione   'Elaborazione    dati    e
          teletrasmissioni' di cui all'art. 2". 
             "Art. 4. - 1. Il direttore della divisione 'Elaborazione
          dati e teletrasmissioni'  di  cui  all'art.  2  ed  il  suo
          sostituto esercitano i necessari controlli  ai  fini  della
          regolare apposizione automatica delle firme sui  titoli  di
          pagamento". 
             "Art. 5. - 1. I fac-simile delle firme dei prefetti, dei
          dirigenti  di  ragioneria  delle   prefetture,   dei   loro
          sostituti, nonche' dei timbri delle rispettive  prefetture,
          ottenuti mediante riproduzione in base a supporti magnetici
          su moduli di mandato di pagamento di cui all'art.  1,  sono
          trasmessi  alle  competenti  ragionerie  provinciali  dello
          Stato". 
             "Art. 6. - 1. Il supporto magnetico delle  firme  e  del
          timbro di cui all'art. 1,  prescelto  di  volta  in  volta,
          dovra' essere prelevato ed utilizzato solo al momento della
          stampa dei mandati di pagamento  di  pensioni,  assegni  ed
          indennita' in carico ad ogni singola prefettura. 
             2. Al termine della stampa dei mandati di  pagamento  di
          cui al precedente comma,  il  supporto  magnetico  medesimo
          dovra' essere reinserito nella cassaforte. 
             3. Di  ogni  estrazione  ed  introduzione  del  supporto
          magnetico  dovra'  prendersi  nota  in  apposito   registro
          verbale; dette operazioni vanno eseguite con  il  controllo
          diretto del direttore della divisione 'Eleborazione dati  e
          teletrasmissioni' di cui all'art. 2 o del sostituto  ed  in
          caso di loro assenza o impedimento dell'incaricato delegato
          da  entrambi,  con  atto  da  trasmettere  in  copia   alla
          Direzione centrale per i servizi elettorali. 
             4. La delega per l'espletamento delle operazioni di  cui
          sopra non potra' essere  rilasciata  ad  impiegati  addetti
          agli apparati di elaborazione".