AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi da 2 a 5) il cui testo e' riportato in appendice.
Art. 1.
Fondo per l'occupazione
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le
regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di
politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
2 del regolamento CEE n. 2052/88 (( o del regolamento CEE n. 328/88
cosi' individuate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia; b) )) nelle aree che
presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle
intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. (( Ai fini della definizione degli interventi di cui ))
(( al comma 1 si tiene altresi' conto: ))
a) (( della presenza di crisi territoriali di particolare gravita'))
(( o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui ))
(( livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' ))
(( definiti sulla base della legislazione vigente per particolari ))
(( settori; ))
b) (( della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di ))
(( depressione economica; ))
c) (( della sussistenza di processi di ristrutturazione, di ))
(( riconversione industriale o di deindustrializzazione; ))
d) (( della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, ))
(( economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del ))
(( patrimonio storico e artistico. ))
(( 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di ))
(( iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di ))
(( economicita e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di ))
(( opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia ))
(( abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non ))
(( superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di ))
(( lavoro, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, ))
(( aggiuntiva rispetto alle unita' effettivamente occupate alla ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto, secondo ))
(( modulazioni decrescenti che non possono superare ))
(( complessivamente una annualita' del costo medio pro capite ))
(( del lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni ))
(( di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio ))
(( 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 ))
(( dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma ))
(( devono favorire l'occupazione femminile, in conformita' ai ))
(( principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. ))
3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici
e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino
motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purche'
funzionali alle finalita' di cui al comma 1. Possono altresi'
accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti
di pubblica utilita', di durata non inferiore ad un anno, nei quali
siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.
4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il
territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. Con uno o piu' decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti
soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unita' dei
giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in
tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque,
di interventi per la realizzazione di opere di utilita' collettiva di
cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in
conformita' dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui
al comma 3, i termini e le modalita' di erogazione dei benefici di
cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi
previdenziali, nonche' le modalita' di controllo sui risultati
conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di
cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle
disponibilita' del Fondo medesimo. La mancata attuazione del
programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3
comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto
eventualmente gia' fruito.
(( 6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e ))
(( della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per ))
(( l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con ))
(( enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di ))
(( comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui ))
(( al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi ))
(( mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ))
(( di cui al comma l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, ))
(( n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare ))
(( modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello ))
(( sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di ))
(( valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati ))
(( conseguiti. ))
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al
presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo.
7-bis. (( I contributi che verranno erogati dalla CEE per la ))
(( realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del ))
(( lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di ))
(( lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di ))
(( cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno ))
(( versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere ))
(( assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ))
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400, (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza) - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di
consulenti e costiuire comitati di consulenza, di ricerca o
di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
determinato da conferire a magistrati, docenti niversitari,
avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche
economici, delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica o anche ad esperti estraniei all'amministrazione
dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il
compenso di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il D.P.C.M. 15 settembre 1992 e' in corso di
pubblicazione.
- Gli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88,
relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali,
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi
e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli
altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:
"Obiettivo n. 1
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il
cui PIL pro-capite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui
il PIL pro-capite si avvicina a quello delle regioni indi-
cate al primo comma e che vanno inserite, per motivi
particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato.
3. L'elenco delle regioni e' valido per cinque anni a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della scadenza di tale periodo la Commissione
riesamina l'elenco in tempo utile affiche' il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo
alla scadenza dei cinque anni.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro
programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono
in particolare:
- la descrizione delle linee principali scelte per lo
sviluppo regionale e delle relative azioni;
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi strtturali, della BEI e degli altri strumenti
finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.
Gli Stati membri possono presentare un programma globale
di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse
ell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo programma
comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in questione
anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le
iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo
inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11,
paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa
comunitaria, un diritto per i beneficiari.
Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione
degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro
programmi le richieste di programmi operativi compresi nei
medesimi.
5. La Commissione valuta i programmi e le azioni
proposte nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4
in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del
presente regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al
paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista
dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro
interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari, secondo le procedure
previste all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
- le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario;
- le forme d'intervento;
- il programma indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
- la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato
membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei
risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in
questione.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro
interessato, la Commissine adotta i quadri comunitari
particolari di sostegno per uno o piu' programmi di cui al
paragrafo 4.
6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono,
prevalentemente, la forma di programmi operativi.
7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo
sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3,
paragrafi 4 e 5".
"Obiettivo n. 2
1. Le zone industriali in declino interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune
regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i
bacini di occupazione e comunita' urbane).
2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o
appartenere ad una unita' territoriale del livello NUTS III
che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti:
a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere
superiore alla media comunitaria registrata negli ltimi tre
anni;
b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di
occupazione nel settore industriale dev'essere superiore
alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1975;
c) il livello occupazionale nel settore industriale
rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b)
deve risultare in regresso.
L'intervento comunitario, fatte salve le disposzioni di
cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche:
- a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a),
b) e c);
- a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di
disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media
comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole
nell'occupazione nel settore industriale;
- ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni
hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di
subire perdite occupazionali di rilievo in settori
industriali determinanti per il loro sviluppo economico con
un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in
dette zone.
3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento
la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al
paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'art. 17 e
slla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo
2.
4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro
comunitario di sotegno di cui al seguente paragrafo 9, la
Commissione provvede a garantire una reale concentrazione
degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e
nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto
della siturazione particolare delle zone interessate. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni
che possono aiutarla in questo compito.
5. Berlino puo' beneficiare del contributo a titolo del
presente obiettivo.
6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle
zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla
Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle
varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed
erogati su base triennale.
7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono
essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo.
8. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro programmi di riconversione regionale e
sociale che contengono in particolare:
- la descrizione delle linee principali scelte per la
riconversione delle zone in questione e delle relative
misure:
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione dei programmi.
Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione
degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro
programmi le richieste di programmi operativi compresi nei
medesimi.
9. La Commissione valuta i programmi proposti in
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
agli articoli 6 e 7. Essa definisce nell'abito della part-
nership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con
lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di
sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali
comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui
all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in
particolare:
- le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario;
- le forme d'intervento;
- il programma indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
- la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno puo' all'occorrenza,
essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato
membro interessato o della Commissione di concerto con lo
Stato membro, in fuzione di nuove informazioni pertinenti e
dei risultati oservati nel corso della realizzazione delle
azioni in questione.
10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono,
prevalentemente, la forma di programmi operativi.
11. Le modalita' d'applicazione del presente articolo
sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3,
paragrafi 4 e 5".
- Il testo del regolamento CEE n. 328/88, che istituisce
un programma comunitario a favore della riconversione di
zone siderurgiche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 33 del 5 febbraio 1988.
- Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120, coordinato con la
legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181, recante:
"Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
1989.
- Il secondo comma dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382) cosi' recita: "Resta
ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa
all'assitenza tecnica ed al finanziamento dei progetti
speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di
rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di
lavori".
- Gli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norma in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro) sono cosi' formulati:
"Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). - 1.
Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al
sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego
stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma o tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27
della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate
non sono computate ai fini della determinazione del periodo
di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento
di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88".
"Art. 20 (Contratti di reinserimento dei lavoratori
disoccupati). - 1. I lavoratori che fruiscono da almeno
dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione,
nonche' quelli che fruiscono dal medesimo termine del
trattamento straordinario di integrazione salariale,
possono essere assunti nominativamente mediante chiamata
dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da
datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni
dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12
agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodic mesi precedenti, salvo che
l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire
professinalita' sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento,
di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliqote dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori
di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei
lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque
per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a
due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di
effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo
superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi
trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per
l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di
contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per
cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al
doppio di quello di effettiva disoccpazione e non
superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere
stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere
inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato
provinciale del lavoro ed alla sede pronvinciale
dell'INPS".
"Art. 25, comma 9. - Per ciascun lavoratore iscritto
nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e, per
i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni".
- Il comma 9 dell'art. 8 della legge 29 novembre 1990,
n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-1993" cosi' recita:
"A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori
di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni
con contratto a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo uguale a quello
suddetto, quando essere non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipedenti dalle stesse imprese
per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura
del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista della
quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da
imprese artigiane, non sono dovuti i contributi
previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei
mesi".
- La legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per
la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile
1991.
- Il comma 5 dell'art. 25 della citata legge 23 luglio
1991, n. 223, cosi' recita: "I lavoratori di cui al
secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella
prima classe delle liste di collocamento e che risultino
non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei
coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art.
6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per
specifiche aree territoriali, mediante delibera della
commissine regionale per l'impiego, approvata dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma
7".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 1 della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunita' alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
- Il testo dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"
e' il seguente:
"Art. 15. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 300
miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno
1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da
destinarsi alla realizzazione di iniziative volta alla
valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro
recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu'
avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di
giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le
disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo
1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree
d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico,
patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio
librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio
storico archivistico, arti figurative e arti minori.
2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma
di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31
maggio 1986, debbono indicare:
a) l'area e le modalita' degli interventi e gli
obiettivi che si intendono raggiungere;
b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del
medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
c) il numero e la qualificazione professionale di
addetti specificamente assunti per l'attuazione
dell'iniziativa;
d) le tecnologie che vengono utilizzate;
e) le istituzioni competenti per materia e territorio
eventualmente coinvolte.
3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente
comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le
rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la
patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e
dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni
culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, istutisce i progetti e trasmette al
CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando
l'entita' del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui
progetti, indicando i soggetti concessionari della loro
attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione,
che debbono indicare:
a) il soggetto concessionario;
b) il numero nonche' le qualificazioni professionali
degli addetti che saranno specificamente assunti con
contratto a termine e con chiamata nominativa tra i
soggetti di eta' non superiore a 29 anni che risultino
inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che
comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12
mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E'
fatta salva la possibilita' di assumere, con le medesime
modalita', tecnici o laureati i quali, ancorche' abbiano
superato il ventinovesimo anno di eta', abbiano gia'
svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento sui
beni culturali presso le sovrintendeze;
c) i contenuti e le modalita' delle attivita' form-
ative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli
addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
d) l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella
valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di esecuzione;
f) le modalita' di erogazione degli acconti e del
saldo;
g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione
dell'intervento.
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione
degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili.
8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di
attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i
beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e'
di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o
parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici
e a soggetti privati con apposita convenzione".
- L'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 1988), cosi'
recita:
"Art. 23. - 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia,
nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la
realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale,
temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di
attivita' di utilita' collettiva mediante l'impiego, a
tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto
e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella
prima classe delle liste di collocamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da
amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni,
fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate
da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre
1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti
formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego
competente per territorio. L'agenzia per l'impiego,
verificata la conformita' del progetto al modello di cui al
comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere
motivato e non vincolante, alla commissione regionale per
l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla
commissione anche progetti da essa direttamente
predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva
i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani
disoccupati e deliberando, nei limiti, della quota di cui
al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al
finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della
proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini
dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad
attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali:
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante
apposita preparazione professionale dei giovani, risultati
suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati
permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del
bene oggetto dell'intervento.
3. I progetti sono formulati secondo un modello
predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I
progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle
autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni,
ove essere siano necessarie alla loro attuazione, e devono
in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del
progetto;
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da
impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche'
l'eventuale attivita' formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua
attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere
inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo
quanto previsto al comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla
realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato
anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso
l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel
complesso, non deve essee superiore a lire 2 miliardi e
quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo'
essere inferiore all'80 per cento del predetto onere
complessivo;
f) le istituzioni competenti per materia e territorio
eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e
nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professinale dei
lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione
dell'iniziativa;
h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g)
tenute ad attesare lo svolgimento dell'attivita' da parte
dei singoli.
4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per
l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma
3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
5. La commissione regionale per l'impiego, in
considerazione della particolare qualita' di determinati
progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata
per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le
regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del
tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e
990, anche dello stato di attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo.
7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere
utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati
secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro
utilizzazione non comporta l'utilizzazione di un rapporto
di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale,
per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si
applicano le disposizioni per l'assunzione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e'
corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata, una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i
quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di
disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la
corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei
contributi figurativia quest'ultima collegati.
8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello
svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo
per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.
L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta
la cancellazione dalle liste di collocamento.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' dell'erogazione del
finanziamentoe dei controlli sulla regolare attuazione del
progetto.
10. Fino all'istituzione delle agenzie per l'impiego,
gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle
commissioni regionali per l'impiego.
11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della
commissione regionale per l'impiego sono svolti dal
corrispondente organo".
- Il comma 1 dell'art. 11 delle lege 31 gennaio 1991, n.
59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il
seguente: "Le associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e qelle riconosciute in base a
leggi emanate da regioni a statuto speciale possono
costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti
senza scopo di lucro da societa' per azioni o da
associazioni".
APPENDICE
Con riferimento all'avvertenza:
Si trascrive il testo dell'art. 1, commi da 2 a 5, della
legge di conversione:
"2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993,
n. 57.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio
1993, n. 1.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre
1992, n. 472 e 1 febbraio 1993, n. 26.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre
1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478 e 12 febbraio 1993,
n. 31".
Il D.L. n. 57/1993, di contenuto prossoche' analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per
decorrenza dei termini costituzionali (il relativo
comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993).
Il D.L. n. 1/1993, recante norme sul Fondo per
l'incremento ed il sostegno dell'occupazione, non e' stato
convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 9
marzo 1993).
I DD.LL. n. 472/1992 e n. 26/1993, recanti interventi
urgenti in materia di occupazione, non sono stati
convertiti in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (i relativi comunicati sono stati
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1993 e n. 79 del 5
aprile 1993).
I DD.LL. n. 398/1992, n. 478/1993 e n. 31/1993, recanti,
i primi due, interventi urgenti a salvaguardia dei livelli
occupazionali e, il terzo, interventi urgenti a
salvaguardia dei livelli occupazionali e per il
finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area
napoletana e nella citta' di Palermo, non sono stati
convertiti in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 289 del 9 dicembre 1992, n. 36 del 13 febbraio 1993 e
n. 87 del 15 aprile 1993).