IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla tutela ambientale delle aree protette; Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta estensione e gravita' e' destinata la somma di lire 30 miliardi autorizzata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. 2. La somma di cui al comma 1 e' utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle aree protette, con particolare riguardo al potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente. 3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate. 4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto residui.