IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi,  con
particolare riferimento alla tutela ambientale delle aree protette; 
  Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  1991,  n.
195; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,  per
il coordinamento delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,
del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie  e  gli
affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Allo  scopo  di  far  fronte  alla   straordinaria   necessita'
determinata dal  ripetersi,  sul  territorio  nazionale,  di  incendi
boschivi di vasta estensione e gravita' e' destinata la somma di lire
30 miliardi autorizzata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 1991, n. 195. 
  2. La somma di cui al comma 1 e' utilizzata per  specifiche  misure
di salvaguardia e di protezione ambientale delle aree  protette,  con
particolare riguardo al potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente. 
  3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di  spesa,
adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese  quelle  di
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, il Ministro dell'ambiente  si  avvale  anche  delle
strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate. 
  4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati
l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere  e  dei  beni
acquisiti in forza del presente decreto. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  nel  conto
residui.