IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  attivare  un
efficace sistema per il  controllo  della  spesa  nel  settore  degli
interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in  relazione
al contenzioso pendente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad istituire, con
proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, una commissione composta da non  piu'
di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa  della  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo,  di  analisi  giuridiche,
economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso  di
realizzazione nel campo della cooperazione con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo.   Della   commissione   possono   far   parte    magistrati
amministrativi e contabili, avvocati dello  Stato,  funzionari  della
pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti
universitari, come anche esperti privati competenti nei  campi  della
contrattualistica pubblica ed  in  particolare  di  realizzazioni  di
opere ed impianti per la pubblica amministrazione. 
  2. La commissione di cui  al  comma  1  provvede,  con  particolare
riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di
contenzioso: 
   a) a verificare lo stato di fatto e di diritto  degli  interventi,
segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, risultino sospesi da oltre  12  mesi,  o  materialmente  non
iniziati entro  i  termini  previsti,  esaminando  la  documentazione
esistente,  interpellando  funzionari  ed   esperti   competenti   ed
effettuando, ove necessario, sopralluoghi; 
   b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi,
verificandone  la  realizzabilita'  sulla  base  degli   stanziamenti
previsti; 
    c)  ad  esaminare  la   convenienza   del   completamento   degli
interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di  cui  alla
lettera b); 
    d) a proporre le misure ritenute idonee per  la  definizione  del
contenzioso in atto, con particolare riferimento alla opportunita' di
ipotesi  transattive,  tenendo  conto  della  esigenza  di   tutelare
l'interesse pubblico. 
  3. La commissione puo' altresi' essere chiamata dal Ministro  degli
affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli  contratti
in corso di esecuzione. 
  4. Nel caso  in  cui  la  commissione  accerti  la  sussistenza  di
fattispecie penalmente  rilevanti,  il  presidente  della  stessa  e'
tenuto  a  darne   diretta   ed   immediata   notizia   all'autorita'
giudiziaria. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si  avvale,
in  via  ordinaria,  del  supporto  tecnico  e  amministrativo  della
Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo  del  Ministero
degli affari esteri, nonche' di altri organi dello  Stato,  anche  al
fine di eventuali ispezioni. Puo' inoltre disporre  la  consultazione
di  esperti,  nonche'  l'affidamento  anche  a   societa'   ed   enti
specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti
ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica. 
  6. La commissione dura in carica due anni e trasmette  al  Ministro
degli affari esteri i risultati finali della propria attivita'.