IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro con proprio decreto determina criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante disposizioni in materia valutaria; Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, si intende: a) per "legge", il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; b) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'art. 7, comma 1, della legge; c) per "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", l'attivita' di erogazione di crediti per cassa e di firma; d) per "partecipazioni", i diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; e) per "asssunzione di partecipazioni", l'attivita' di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni. L'attivita' assume caratteristiche di operativita' nei confronti del pubblico nell'ipotesi in cui le assunzioni di partecipazioni in imprese, anche costituende, abbiano carattere temporaneo, siano finalizzate alla alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo nonche' al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio e di credito; f) per "intermediazione in cambi", l'attivita' di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra a pronti o a termine nonche' l'attivita' di intermediazione di valuta anche senza assunzione di rischi in proprio; g) per"carte di credito", le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione; per "carte di debito" quelle che svolgono una mera funzione di trasmissione della moneta in quanto il regolamento e' contestuale alla transazione.