IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto, in particolare, l'art. 7  della  predetta  legge,  il  quale
stabilisce  che  il Ministro del tesoro con proprio decreto determina
criteri  oggettivi  in  base  ai  quali   vengono   individuati   gli
intermediari  finanziari  da iscrivere in un apposito elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,  n.
148, recante disposizioni in materia valutaria;
  Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto, si intende:
    a)   per  "legge",  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
    b) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'art.  7,  comma  1,
della legge;
    c)  per  "concessione  di  finanziamenti  sotto qualsiasi forma",
l'attivita' di erogazione di crediti per cassa e di firma;
    d) per "partecipazioni",  i  diritti,  rappresentati  o  meno  da
titoli,  sul  capitale  di  altre  imprese  i  quali, realizzando una
situazione di legame durevole con esse, sono destinati  a  sviluppare
l'attivita'  del  partecipante.  Si  ha, in ogni caso, partecipazione
quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo  dei  diritti
di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    e)   per   "asssunzione   di   partecipazioni",   l'attivita'  di
acquisizione, detenzione e gestione  di  partecipazioni.  L'attivita'
assume  caratteristiche  di  operativita'  nei confronti del pubblico
nell'ipotesi in cui le assunzioni di partecipazioni in imprese, anche
costituende, abbiano carattere  temporaneo,  siano  finalizzate  alla
alienazione  e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da
interventi volti alla riorganizzazione aziendale  e/o  allo  sviluppo
produttivo  nonche'  al  soddisfacimento  delle  esigenze finanziarie
delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale di
rischio e di credito;
    f) per "intermediazione in cambi", l'attivita' di negoziazione di
una valuta, compresa la lira, contro un'altra a pronti  o  a  termine
nonche'   l'attivita'   di  intermediazione  di  valuta  anche  senza
assunzione di rischi in proprio;
    g) per"carte di  credito",  le  carte  che,  quali  strumenti  di
pagamento,  danno  luogo  ad  un  regolamento  in  moneta posticipato
rispetto alla transazione; per "carte di debito" quelle che  svolgono
una   mera  funzione  di  trasmissione  della  moneta  in  quanto  il
regolamento e' contestuale alla transazione.