IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1  marzo 1992,
n.  231,  relativo  a  problemi  sanitari  e  di polizia sanitaria in
materia di importazione di animali della  specie  bovina  e  suina  e
carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Vista la decisione della Commissione 93/182/CEE del 29 gennaio 1993
relativa  alle  condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione
veterinaria cui e' subordinata l'importazione  di  animali  domestici
della specie bovina dalla Slovenia;
  Ritenuto   necessario   conformarsi   alla   richiamata   decisione
comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Fatte salve le  disposizioni  riguardanti  la  protezione  degli
animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie
vigenti  in materia di importazione di animali domestici della specie
bovina e suina, e' autorizzata l'importazione dalla Slovenia di:
    a)  animali  domestici  della  specie   bovina   destinati   alla
riproduzione   o  alla  produzione  che  rispondono  alle  condizioni
sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato A, che li  deve
scortare;
    b)   animali   domestici   della  specie  bovina  destinati  alla
macellazione che rispondono alle  condizioni  sanitarie  fissate  nel
certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare.