IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
231;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 557;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312;
  Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993;
  Viste  le  ordinanze ministeriali 15 settembre 1987, 9 aprile 1986,
12 settembre 1992, 6 aprile 1990 e 23  maggio  1992,  riguardanti  le
condizioni  per  le importazioni di carni fresche rispettivamente da:
Colombia, Paraguay e Uruguay, Brasile, Cile, Argentina;
  Vista la decisione della Commissione n.  93/402  CEE  e  successiva
modificazione del 27 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia
sanitaria  ed  alla  certificazione  veterinaria  cui  e' subordinata
l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi dell'America del
Sud;
  Ritenuto necessario abrogare le ordinanze ministeriali  citate  per
conformarsi   alle   nuove  disposizioni  contenute  nella  decisione
comunitaria richiamata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) carni fresche: i prodotti corrispondenti alla  definizione  di
cui  all'art.  3,  lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;
    b) carni fresche disossate: le carni di cui alla lettera  a)  del
presente  articolo,  inclusi  i  muscoli  diaframmatici ed escluse le
frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali
ghiandole linfatiche accessibili;
    c) frattaglie rifilate:
    cuori di bovini dai quali siano stati completamente  asportati  i
linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;
    fegati  di bovini dai quali siano stati completamente asportati i
linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;
    muscolo masseteri di bovini incisi conformemente all'allegato  I,
capitolo  VII,  punto 40, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 312 del 10 settembre 1991, e dai quali siano  stati  completamente
asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente;
    lingue   di  bovini  con  epitelio,  senza  osso,  cartilagine  o
tonsille;
    polmoni di bovini dai quali siano stati asportati la  trachea,  i
bronchi   principali   e   le  ghiandole  linfatiche  mediastinali  e
bronchiali;
    altre frattaglie bovine senza osso ne' cartilagine,  dalle  quali
siano   state   completamente   asportati  i  linfonodi,  il  tessuto
connettivo, il grasso aderente e la mucosa.