IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993; Viste le ordinanze ministeriali 15 settembre 1987, 9 aprile 1986, 12 settembre 1992, 6 aprile 1990 e 23 maggio 1992, riguardanti le condizioni per le importazioni di carni fresche rispettivamente da: Colombia, Paraguay e Uruguay, Brasile, Cile, Argentina; Vista la decisione della Commissione n. 93/402 CEE e successiva modificazione del 27 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi dell'America del Sud; Ritenuto necessario abrogare le ordinanze ministeriali citate per conformarsi alle nuove disposizioni contenute nella decisione comunitaria richiamata; Ordina: Art. 1. 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) carni fresche: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; b) carni fresche disossate: le carni di cui alla lettera a) del presente articolo, inclusi i muscoli diaframmatici ed escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili; c) frattaglie rifilate: cuori di bovini dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente; fegati di bovini dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente; muscolo masseteri di bovini incisi conformemente all'allegato I, capitolo VII, punto 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 10 settembre 1991, e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente; lingue di bovini con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille; polmoni di bovini dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali; altre frattaglie bovine senza osso ne' cartilagine, dalle quali siano state completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa.