IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con  decreto
ministeriale  8  agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  161312  del  24  maggio  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1993, con il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative del 650  anniversario  dell'istituzione  dell'Universita'
di Pisa;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare  monete  d'argento  da  L.  500   celebrative   del   650
anniversario  dell'istituzione  dell'Universita'  di  Pisa  -  dal 1
ottobre al 31 dicembre 1993 - direttamente presso la Sezione Zecca  o
tramite   versamento   sul   c/c  postale  n.  59231001  -  intestato
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione  numismatica"
- Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:
  Prezzo  di  vendita  al  pubblico,  IVA  e  spedizioni incluse, per
acquisti unitari di monete:
                                    Versione        Versione
                               ordinaria  F.d.C.      Proof
                                       ___             ___
 a) da 1 a 1500        . . . . .   L. 27.000       L. 53.000
    b) da 1501 a 3000  . . . . .   "  26.600       "  52.200
    c) da 3001 e oltre . . . . .   "  26.200       "  51.400
  gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  Il predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  dei
termini  stabiliti  e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al fine di rendere possibile la vendita  diretta  delle  monete  in
questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta  custodia",  i  quantitativi  di monete richiesti all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello  Stato,  il  quale  provvedera'  a  versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 agosto 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO