IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  6 del decreto ministeriale 23 marzo 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1  aprile
1992,  concernente  il  recepimento  della  direttiva  del  Consiglio
91/542/CEE "nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da
motori   ad  accensione  spontanea  destinati  alla  propulsione  dei
veicoli"   che   vieta,   a   decorrere   dal   1     ottobre    1993
l'immatricolazione,   la  vendita,  la  immissione  in  circolazione,
l'utilizzazione  di  veicoli  nuovi  equipaggiati   con   motore   ad
accensione  spontanea  le  cui emissioni di inquinamenti gassosi e di
particolato non siano conformi ai volori limite fissati nella riga  A
della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I al decreto;
  Visto  l'art.  8,  paragrafo  2,  lettera  b),  della direttiva del
Consiglio 92/53/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE  concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
omologazione  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi, che consente
che gli Stati membri, qualora sussistano fondati motivi  possono  per
un   periodo   limitato   e  nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi
determinati, immatricolare e consentire la vendita o la immissione in
circolazione di veicoli nuovi la cui omologazione non sia piu' valida
in quanto una  o  piu'  delle  omologazioni  parziali  contenute  nel
fascicolo di omologazione hanno perso di validita';
 Visto  il risultato del voto espresso il 19 luglio 1993 dal Comitato
previsto all'art.  13  della  sopracitata  direttiva  92/53/CEE,  che
estende  la possibilita' delle deroghe previste all'art. 8, paragrafo
2, lettera b), a tutte le categorie di veicoli;
  Considerato che la congiuntura economica in atto nel  nostro  Paese
ha  determinato  una flessione nel mercato dei veicoli commerciali ed
autobus e che alla data del 1  ottobre 1993 verranno  a  determinarsi
nelle  sedi  di  distribuzione  e  nelle  officine  degli allestitori
giacenze di veicoli non rispondenti alla direttiva 91/542/CEE;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Dopo il 1  ottobre 1993 potranno immatricolarsi veicoli  nuovi  non
conformi  ai  valori  limite  fissati  nella riga A della tabella del
punto 8.3.1.1 dell'allegato I richiamata al punto 1 dell'art.  6  del
decreto ministeriale del 23 marzo 1992 citato in premessa.
  Dovranno tuttavia essere rispettati i seguenti limiti e condizioni:
    a)  la  deroga  e'  applicabile  ai  veicoli  di tipo omologato o
allestiti su autotelai cabinati di  tipo  omologato,  che  rispondano
alle  prescrizioni  della direttiva 88/77/CEE relativa alle emissioni
prodotte dai motori ad accensione  spontanea,  recepita  con  decreto
ministeriale  5 giugno 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989 o, in alternativa,  a
quelle del regolamento ECE/ONU n. 49/01;
    b)   la   deroga  e'  accordata  a  domanda  del  titolare  della
omologazione nazionale del tipo di veicolo o del tipo  di  autotelaio
cabinato nel cui fascicolo di omologazione e' allegata l'omologazione
parziale   rilasciata   ai  sensi  della  direttiva  88/77CEE  o  del
regolamento ECE/ONU 49/01, per un numero di veicoli non superiore  al
10%   del   volume  di  veicoli  dell'insieme  dei  tipi  interessati
immatricolato in Italia nel corso  del  1992,  accertato  dal  Centro
elaborazione dati del Ministero dei trasporti;
    c)  sulle  dichiarazioni  di  conformita' dei veicoli per i quali
verra'  chiesta  l'immatricolazione  in  deroga,  il  titolare  della
omologazione  dovra'  apporre  una  annotazione  di  rispondenza alla
direttiva 88/77/CEE  o,  laddove  ricorra  il  caso,  al  regolamento
ECE/ONU   49/01;  analoga  annotazione  verra'  apposta  dall'ufficio
provinciale sulla carta di circolazione del veicolo immatricolato;
    d) la deroga accordata autorizza ad immatricolare veicoli sino al
30 settembre 1994; tuttavia i veicoli  derivati  da  allestimento  di
autotelaio   cabinato  di  tipo  ammesso  a  deroga  potranno  essere
immatricolati sino al 31 marzo 1995.
    Roma, 23 agosto 1993
                                                   Il Ministro: COSTA