IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  1993,
registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1993, registro n. 88 Atti
di  Governo,  foglio  n. 32, recante la nomina del sen Luigi Giugni a
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  6  maggio  1993,
registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993, registro n. 88 Atti
di Governo, foglio n. 43, recante la nomina a Sottosegretari di stato
dell'on.  dott.  Luciano  Azzolini, deputato al Parlamento e dell'on.
avv. Sandro Principe, deputato al Parlamento;
  Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio  1924,  n.
1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;
  Visto    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello  Stato,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il
relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.
827;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 10 agosto 1945, n.
474, sulla ripartizione  delle  attribuzioni  tra  il  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  quello dell'industria e del
commercio, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n.  3,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo
Statuto  degli   impiegati   civili   dello   Stato,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10, per il trasferimento alle regioni a  statuto  ordinario  delle
funzioni  amministrative statali in materia di istruzione artigiana e
professionale e del relativo personale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,  recante  la  disciplina  delle  funzioni   dirigenziali   nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  febbraio 1974, concernente le
competenze delle divisioni e delle relative sezioni  delle  direzioni
generali  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  11  giugno  1974,  n.  252,   sulla
regolarizzazione  della  posizione  assicurativa  dei  dipendenti dei
partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni
di tutela e rappresentanza della cooperazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  1976,
recante  determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del
personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
617,  recante  soppressione  di  uffici  centrali  e periferici delle
amministrazioni statali;
  Vista la legge 1  giugno 1977, n. 285,  recante  provvedimenti  per
l'occupazione  giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio
1978, n. 351, convertito, con modificazioni,  nella  legge  4  agosto
1978, n. 479;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di
formazione professionale;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1978, n. 833, per l'istituzione del
Servizio  sanitario   nazionale,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979,
n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della  regione
siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
  Vista  la  legge  11  luglio  1980,  n.  312, recante nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,  concernente  l'istituzione  dell'Istituto  superiore   per   la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Vista  la  legge  22  marzo  1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico
impiego;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,
n.  1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale
dei Ministeri;
  Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme  in  materia
di  collocamento  e  di  trattamento  dei  lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine;
  Vista  la  legge  28  febbraio   1987,   n.   56,   recante   norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988,
n. 71, concernente l'approvazione del regolamento per  i  lavori,  le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante  norme  in
materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e di mercato del
lavoro, nonche' per il  potenziamento  del  sistema  informativo  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  la  legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di
primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il  personale
appartenente  al  comparto  ministeriale  ed a quello delle aziende e
delle amministrazioni dello Stato, nonche'  disposizioni  transitorie
per   l'inquadramento   nei   profili   professionali  del  personale
ministeriale;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 362, recante nuove norme in
materia di bilancio e di contabilita' dello Stato;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, recante procedure per  l'attuazione  del  principio  di
mobilita' nell'ambito della pubblica amministrazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n.
192,  in  ordine  alla  istituzione  di   una   specifica   struttura
organizzativa    in   materia   di   orientamento   e   addestramento
professionale dei lavoratori;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni  positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Vista  la  legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di   sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di  finanza
territoriale;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  avente  ad
oggetto   la  razionalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni  delegate  ai
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  riservati  al  Ministro  gli  affari concernenti la direzione
politica, la definizione degli obiettivi, la fissazione dei programmi
da attuare e  la  verifica  della  rispondenza  dei  risultati  della
gestione   amministrativa   alle  direttive  generali  impartite;  in
particolare, sono riservati in ogni caso al Ministro:
    a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;
    b) gli affari di carattere comunitario e internazionale, compresi
gli atti di nomina e di designazione o di  revoca  di  componenti  di
organizzazione o commissioni internazionali;
    c)   gli  atti  concernenti  l'individuazione  degli  uffici,  la
definizione   delle   piante   organiche   e   le    direttive    per
l'organizzazione  degli uffici, nonche' i criteri e gli indirizzi per
l'informatizzazione degli uffici anche periferici;
    d) gli atti concernenti questioni di  indirizzo  generale  o  che
comunque implichino determinazioni di principio;
    e)  le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale al
Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato;
    f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento,  revoca
e  scioglimento  di  organi  di  amministrazione  e  di controllo, di
comitati  tecnici,  di   commissari   straordinari,   di   commissari
liquidatori  delle  cooperative,  di  dirigenti degli enti sottoposti
alla vigilanza e tutela  del  Ministero,  di  componenti  gli  organi
collegiali  costituiti  nell'ambito  dell'amministrazione, o di altre
amministrazioni ovvero di enti  pubblici,  nonche'  il  coordinamento
degli enti vigilati e la messa in liquidazione delle societa' cooper-
ative;
    g) la presidenza del consiglio di amministrazione;
    h)  le  materie  di  competenza  della  Direzione  generale della
previdenza ed assistenza sociale;
    i) i  provvedimenti  da  adottare  in  materia  di  rendiconto  e
controllo  relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela
del Ministero;
    l) i provvedimenti che affidano speciali incarichi a studiosi  ed
esperti  estranei  all'amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077,  ed
i  criteri  per  l'affidamento  di  convenzioni  per studi, indagini,
rilevazioni ecc. con enti ed organismi di  studio,  documentazione  e
ricerca;
    m)  i  criteri  relativi alla concessione di contributi, sussidi,
concorsi e sovvenzioni;
    n) la determinazione dei  compensi  ai  componenti  degli  organi
individuali e collegiali;
    o)  le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito
a provvedimenti normativi di competenza del  Ministero,  nonche'  gli
atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;
    p)  i  provvedimenti  relativi alla nomina, alle promozioni ed ai
trasferimenti di sede del  personale,  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari    superiori   alla   riduzione   dello   stipendio,   i
provvedimenti   di   sospensione   cautelare   facoltativa    e    le
autorizzazioni   al   personale   dipendente   a   compiere  missioni
all'estero;
    q) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante
norme di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine e alla legge 10 aprile
1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione  della
parita' uomo-donna nel lavoro.