IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visti i decreti ministeriali in data 24 giugno 1992 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 luglio 1992 che fissano per l'anno 1992 i salari medi provinciali a valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative; Ritenuta la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura; Decreta: Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1992 e' parificato al salario relativo all'anno 1992 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 24 giugno 1992 indicati nel preambolo. Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1993 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI p. Il Ministro del tesoro COLONI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA