IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  1982,  n.  16,  recante  misure
urgenti  in  materia  di prestazioni integrative erogate dal Servizio
sanitario nazionale, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98;
  Visto,  in  particolare,  il  terzultimo  alinea  della  lettera a)
dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato  in  forza  del  quale  il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS  e  l'INAIL,  le  disposizioni  necessarie   per   il
coordinamento  dell'attivita'  sanitaria  e  amministrativa  ai  fini
dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle  economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge 1  febbraio 1989, n. 37;
  Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuita' dei regimi
termali  INPS  e  INAIL votato dalla Camera dei deputati nella seduta
del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo;
  Vista  la   lettera   della   Direzione   generale   dell'INPS   n.
14/40/6.CBT/14/13/11160/IMMI/27 del 25 febbraio 1992;
  Visto  il  proprio  decreto in data 30 giugno 1992, con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visti i propri decreti del 12 agosto 1992  e  del  27  aprile  1993
concernenti  le  patologie  che possono trovare reale beneficio dalle
cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;
  Sentiti l'INPS e l'INAIL  che  hanno  espresso  il  proprio  parere
favorevole  rispettivamente con lettere n. 140082 del 4 maggio 1993 e
s.n. del 3 maggio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa   volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del  decreto-legge  25
gennaio  1982,  n.  16,  convertito  in legge, con modificazioni, con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali,  di  competenza  delle
unita'  sanitarie  locali,  con  oneri  a  carico del Fondo sanitario
nazionale,  e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a   quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle  competenti  gestioni  previdenziali,  si applicano, per l'anno
1993, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.