IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E D'INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  recante norme per la
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzia  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n.
348,  che  stabilisce  i requisiti che debbono essere posseduti dalle
societa' autorizzate  all'esercizio  del  ramo  cauzione  per  essere
iscritte  nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo in
parola;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente
l'elenco delle societa' di assicurazione in  possesso  dei  requisiti
previsti  dalla  legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni  assunte
verso  lo Stato ed altri enti pubblici, ed i successivi provvedimenti
di modifica dello stesso decreto ministeriale 15 aprile 1992;
  Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1993, con  il  quale
sono  stati sciolti, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9  gennaio  1991,  n.
20,  gli  organi  amministrativi  e  sindacali  ordinari de L'Edera -
Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone;
  Vista la nota in data 27 luglio  1993,  n.  301083,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,   ha   proposto   la   cancellazione
dall'elenco,  di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15
aprile 1992, della predetta impresa L'Edera - Compagnia  italiana  di
assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Frosinone, in quanto la stessa
societa' non possiede piu'  i  requisiti  richiesti  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348, ai fini dell'inserimento nel citato elenco;
  Ritenuta,  quindi,  la necessita' di cancellare dall'elenco, di cui
al sopraindicato decreto  ministeriale  15  aprile  1992,  L'Edera  -
Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  L'Edera  -  Compagnia
italiana  di  assicurazioni  S.p.a., con sede legale in Frosinone, e'
cancellata dall'elenco delle societa' di  assicurazione  in  possesso
dei  requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al
decreto ministeriale 15 aprile 1982, citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 settembre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI