IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge n. 157/1992, con il quale e' stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme regolamentari per la gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 911342 del 15 giugno 1993; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. un "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", in appresso denominato Fondo, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attivita' venatoria nei seguenti casi: a) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non sia identificato; b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. La liquidazione dei danni e' effettuata per conto del Fondo dall'impresa designata a norma del successivo art. 6 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. 3. L'eventuale azione per il risarcimento del danno puo' essere esercitata nei confronti della stessa impresa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 e' il seguente: "Art. 25 (Fondo di garanzia per le vittime della caccia). - 1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attivita' venatoria nei seguenti casi: a) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non sia identificato; b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8. 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento e' dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidita' permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La percentuale di invalidita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. Le modalita' di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilita' civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sara' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8. 5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 e' il seguente: "Art. 12 (Esercizio dell'attivita' venatoria). - 1. L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13. 3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimenente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata. 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d). 8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidita' permanente. 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti. 10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo' procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validita' su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' altresi' necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche' le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove e' consentita l'attivita' venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate".