IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio; 
  Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge  n.
157/1992, con il quale e' stabilito  che  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  sono  emanate  le
norme regolamentari per la gestione da parte dell'Istituto  nazionale
delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 febbraio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota
n. 911342 del 15 giugno 1993; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' costituito presso l'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni
S.p.a. un "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  caccia",  in
appresso denominato Fondo, per il  risarcimento  dei  danni  a  terzi
causati dall'esercizio dell'attivita' venatoria nei seguenti casi: 
    a) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei  danni  non
sia identificato; 
    b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei  danni  non
risulti coperto  dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi di cui all'art. 12, comma  8,  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157. 
  2. La liquidazione dei danni e'  effettuata  per  conto  del  Fondo
dall'impresa  designata  a  norma  del  successivo  art.  6  per   il
territorio in cui il sinistro e' avvenuto. 
  3. L'eventuale azione per il risarcimento  del  danno  puo'  essere
esercitata nei confronti della stessa impresa. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 25 della legge n. 157/1992 e' il
          seguente:
             "Art.  25  (Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          caccia).  -  1.  E'  costituito presso l'Istituto nazionale
          delle assicurazioni un Fondo di  garanzia  per  le  vittime
          della  caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati
          dall'esercizio dell'attivita' venatoria nei seguenti casi:
               a) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile  dei
          danni non sia identificato;
                b) l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei
          danni   non   risulti  coperto  dall'assicurazione  per  la
          responsabilita' civile verso  terzi  di  cui  all'art.  12,
          comma 8.
             2.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera a) del comma 1 il
          risarcimento e' dovuto per i soli danni  alla  persona  che
          abbiano  comportato  la  morte od un'invalidita' permanente
          superiore al 20 per cento, con il limite  massimo  previsto
          per   ogni   persona  sinistrata  dall'art.  12,  comma  8.
          Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1  il
          risarcimento  e'  dovuto  per  i danni alla persona, con il
          medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma  8,
          nonche'  per  i  danni  alle  cose  il  cui  ammontare  sia
          superiore a lire un milione e per la parte  eccedente  tale
          ammontare,  sempre  con  il limite massimo di cui al citato
          art. 12, comma 8. La percentuale di invalidita' permanente,
          la qualifica di  vivente  a  carico  e  la  percentuale  di
          reddito  del  sinistrato  da calcolare a favore di ciascuno
          dei viventi a carico sono determinate in  base  alle  norme
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n.  1124,  recante  il  testo  unico delle disposizioni per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali.
             3.  Le  modalita'  di  gestione  da  parte dell'Istituto
          nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per  le
          vittime   della  caccia  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             4. Le  imprese  esercenti  l'assicurazione  obbligatoria
          della  responsabilita'  civile di cui all'art. 12, comma 8,
          sono tenute a versare  annualmente  all'Istituto  nazionale
          delle   assicurazioni,   gestione  autonoma  del  Fondo  di
          garanzia per le vittime  della  caccia,  un  contributo  da
          determinarsi  in una percentuale dei premi incassati per la
          predetta  assicurazione.  La  misura  del   contributo   e'
          determinata    annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite
          massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con  lo  stesso
          decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di  versamento del
          contributo. Nel primo anno di applicazione  della  presente
          legge  il  contributo  predetto  e'  stabilito nella misura
          dello 0,5 per cento  dei  premi  del  ramo  responsabilita'
          civile  generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato,
          da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota
          che  sara'  stabilita  dal  Ministro  dell'industria,   del
          commercio    e   dell'artigianato,   applicata   ai   premi
          dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8.
             5. L'Istituto nazionale  delle  assicurazioni,  gestione
          autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,
          che,  anche in via di transazione, abbia risarcito il danno
          nei casi previsti dal comma 1, ha azione  di  regresso  nei
          confronti  del  responsabile  del  sinistro per il recupero
          dell'indennizzo pagato nonche'  dei  relativi  interessi  e
          spese".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 157/1992 e' il
          seguente:
             "Art. 12  (Esercizio  dell'attivita'  venatoria).  -  1.
          L'attivita'  venatoria si svolge per una concessione che lo
          Stato  rilascia  ai  cittadini  che  la  richiedano  e  che
          posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
             2.  Costituisce  esercizio  venatorio  ogni atto diretto
          all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
          l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
             3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare
          o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale  scopo  o  in
          attitudine  di  ricerca  della  fauna selvatica o di attesa
          della medesima per abbatterla.
             4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che
          non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
             5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il
          falco, l'esercizio venatorio stesso puo'  essere  praticato
          in via esclusiva in una delle seguenti forme:
               a) vagante in zona Alpi;
               b) da appostamento fisso;
               c)   nell'insieme   delle  altre  forme  di  attivita'
          venatoria consentite dalla presente legge e  praticate  nel
          rimenente   territorio  destinato  all'attivita'  venatoria
          programmata.
             6.  La  fauna  selvatica  abbattuta  durante l'esercizio
          venatorio nel rispetto delle  disposizioni  della  presente
          legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
             7.  Non  costituisce  esercizio venatorio il prelievo di
          fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art.
          10, comma 8, lettera d).
             8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata  da  chi
          abbia  compiuto  il  diciottesimo anno di eta' e sia munito
          della licenza di porto di fucile  per  uso  di  caccia,  di
          polizza  assicurativa  per  la responsabilita' civile verso
          terzi derivante dall'uso delle armi o  degli  arnesi  utili
          all'attivita'  venatoria, con massimale di lire un miliardo
          per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona
          danneggiata e lire 250 milioni per danni ad  animali  ed  a
          cose,   nonche'   di  polizza  assicurativa  per  infortuni
          correlata  all'esercizio  dell'attivita'   venatoria,   con
          massimale  di  lire  100  milioni  per  morte o invalidita'
          permanente.
             9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito
          il   Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale,
          provvede   ogni  quattro  anni,  con  proprio  decreto,  ad
          aggiornare i massimali suddetti.
             10. In caso di sinistro colui che  ha  subito  il  danno
          puo'  procedere  ad  azione  diretta  nei  confronti  della
          compagnia di assicurazione presso la  quale  colui  che  ha
          causato il danno ha contratto la relativa polizza.
             11.  La  licenza di porto di fucile per uso di caccia ha
          validita' su  tutto  il  territorio  nazionale  e  consente
          l'esercizio  venatorio nel rispetto delle norme di cui alla
          presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
             12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'  venatoria  e'
          altresi'  necessario  il  possesso di un apposito tesserino
          rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
          specifiche norme inerenti il calendario regionale,  nonche'
          le  forme  di  cui  al comma 5 e gli ambiti territoriali di
          caccia  ove  e'  consentita  l'attivita'   venatoria.   Per
          l'esercizio  della  caccia  in regioni diverse da quella di
          residenza  e'  necessario  che,  a  cura  di  quest'ultima,
          vengano  apposte  sul  predetto  tesserino  le  indicazioni
          sopramenzionate".