IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 102.485 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di una  seconda  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
per  intero  al  raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;
  Visto il proprio decreto 22 luglio 1993, in corso di  pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata disposta l'emissione
di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1   agosto
1993-1998;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  10%  - 1  agosto 1993-1998, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 10% - 1  agosto 1993-1998, per un importo  di  lire  1.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15  del  predetto  decreto  ministeriale  22  luglio  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1  febbraio ed il  1   agosto  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  agosto 1993-1998.