IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in  materia  di  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni  legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e di
ferma volontaria dei sergenti;
  Ritenuta la necessita' di apportare  modifiche  alle  modalita'  di
corresponsione  degli  emolumenti  arretrati  al  personale di cui al
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  della  difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
di  grazia  e  giustizia  e  per  il  coordinamento  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino  al
31 dicembre 1994.
  2.  In  attesa  della  ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali
prevista dall'articolo 3 del decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai
fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge
10 maggio 1983, n. 212, i termini temporali  delle  ferme  volontarie
contratte  ai sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto
alla data di entrata in vigore del presente  decreto  sono  prorogate
sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica,  giudicati  idonei  al concorso per il transito nei
ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti
sergenti sono trattenuti in servizio in  via  temporanea,  senza  che
cio'  costituisca  titolo  alla  stabilizzazione  del  rapporto,  nel
rispetto della forza organica prevista  annualmente  dalla  legge  di
bilancio,  da  fissare  in  misura  comunque  non superiore ai valori
stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi
straordinari per il transito nei ruoli del  servizio  permanente.  La
percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti
concorsi  viene  stabilita  con  decreto  del  Ministro della difesa,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro
del tesoro.