IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
n. 794 e n. 797;
  Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  9  dicembre 1992, nonche' le risoluzioni approvate dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati  il  10  dicembre
1992;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare il
trattamento economico ed assicurativo  del  personale  facente  parte
della  missione  militare  inviata in Somalia e Mozambico, al fine di
assicurare  i  soccorsi  umanitari  alle  popolazioni   e   garantire
condizioni   di  pace  sui  territori  di  detti  Paesi,  nonche'  di
assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri  e  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  di  grazia  e  giustizia, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli
aiuti umanitari, nonche' il soccorso sanitario alle popolazioni della
Somalia e del Mozambico, e' autorizzata per l'anno 1993 la  spesa  di
lire  200  miliardi  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa.
  2. Al  relativo  onere,  per  l'anno  1993,  si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di
previsione  del  Ministero  degli  affari esteri per l'anno medesimo,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con
la tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.