IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio del  18  dicembre
1986, modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio del  31
dicembre 1990; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'attuazione del fermo biologico  dell'attivita'  di
pesca per l'anno 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri della  marina  mercantile,  del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai  fini
dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento
CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n.  3944/90
del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca  e'  effettuato,
per  quarantacinque  giorni,  dalle  navi  che  esercitano  la  pesca
costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
unita' esercitanti il traino con l'attrezzo "sciabica". 
 3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per  il
coordinamento delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  e'
autorizzato a concedere alle imprese di  pesca  un  premio  calcolato
secondo i parametri indicati nella tabella  A  allegata  al  presente
decreto.