IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in societa' per azioni; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine di sei mesi indicato dall'articolo 1 del decreto- legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, e' prorogato al 31 marzo 1994. 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.