IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni svolte presso  pubbliche  amministrazioni,
in posizione di comando, dal personale dipendente  da  enti  pubblici
trasformati in societa' per azioni; 
  Visto l'articolo  1  del  decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  5,
convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di sei mesi indicato  dall'articolo  1  del  decreto-
legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 
62, e' prorogato al 31 marzo 1994. 
  2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia  dirette  ad
assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui  alla
legge 13 luglio 1993, n. 221.