IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e' stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto. 2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.