IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  acconto  delle imposte sui redditi per
l'anno 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   il  periodo  di  imposta  1993  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche,  nonche' dell'imposta locale sui
redditi di cui  alla  legge  23  marzo  1977,  n.  97,  e  successive
modificazioni,   e   al  decreto-legge  23  dicembre  1977,  n.  936,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978,  n.  38,
e'  stabilita  al  95  per  cento.  Per i soggetti il cui esercizio o
periodo di gestione non  coincide  con  l'anno  solare,  la  predetta
percentuale  si  applica per il periodo di imposta per il quale, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non e' ancora scaduto
il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.
  2. Resta ferma al 98 per cento la misura del  versamento  d'acconto
del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di
cui  all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per
il periodo d'imposta di cui al comma 1.