IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme  in  materia
di  cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge  che  demanda  al
CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito  il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e
10 del predetto art. 1;
  Visto in particolare il comma 9 dell'art.  1  che  prevede  che  il
trattamento  di integrazione salariale non possa essere goduto per un
periodo superiore a trentasei mesi  nel  quinquennio,  demandando  al
CIPI  la  fissazione  delle  condizioni  e  delle  modalita'  per  il
superamento del predetto limite nei casi di procedure concorsuali in-
dicate  all'art.  3  e  nei  casi  di   proroga   di   programmi   di
ristrutturazione,  riorganizzazione  e conversione che presentino una
particolare complessita' in ragione  delle  caratteristiche  tecniche
dei processi produttivi, di cui al comma 3 dell'art. 1 della medesima
legge,  nonche'  nel caso della stipula del contratto di solidarieta'
previsto dall'art. 1 del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto,  altresi',  il  comma  10  dell'art. 1 della citata legge n.
223/91 il quale prevede che, ai fini dell'applicazione  del  comma  9
dell'art.  1  non  sono  computati,  per  le  imprese  che presentino
programmi di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o  conversione,  i
periodi antecedenti trasformazioni societarie che abbiano determinato
rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi;
  Visto  il  comma  5  dell'art.  22  il  quale  dispone che, ai fini
dell'applicazione del comma 9 dell'art. 1 devono essere  computati  i
periodi   di   trattamento   di  integrazione  salariale  corrisposti
antecedentemente all'entrata in vigore  della  legge  n.  223/91  nel
limite massimo di trecentosessantacinque giorni;
  Considerato  che  dal  combinato disposto del comma 9 dell'art. 1 e
del comma 5 dell'art. 22 risulta come data di inizio del  quinquennio
di riferimento il giorno 11 agosto 1990;
  Visto  il  comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, che dispone l'esclusione dal  computo  dei  trentasei  mesi  nel
quinquennio  dei  periodi  di  integrazione salariale goduti ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista  la  relazione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale in ordine alla determinazione dei predetti criteri;
  Visto il parere del Comitato di cui  all'art.  19  della  legge  n.
41/86;
  Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro;
                              Delibera:
  Il  limite  massimo  di  fruizione  dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale stabiliti dall'art. 1 della  legge  23  luglio
1991,  n. 223, puo' essere superato nelle singole unita' produttive -
intendendosi per unita' produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT
- secondo i criteri e le modalita' di seguito disciplinati:
    a) fattispecie contemplate dall'art.  3  della  legge  n.  223/91
(procedure  concorsuali), purche' l'attivita' produttiva sia iniziata
almeno  ventiquattro  mesi  prima  dell'avvio  degli  interventi   di
integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento, e
sia  continuata  fino  ai  dodici  mesi antecedenti l'ammissione alla
procedura concorsuale. La richiesta di deroga  del  limite  temporale
imposta  dall'art.  1,  comma  9, della legge n. 223/91 e' inoltrata,
unitamente  alla   richiesta   del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale   ed   alla  documentazione  comprovante  la
sussistenza delle condizioni sopraindicate, al Ministero del lavoro a
cura del curatore, liquidatore o commissario;
    b)  proroghe   oltre   i   ventiquattro   mesi   dei   piani   di
ristrutturazione,  riorganizzazione  e  conversione concedibili nelle
ipotesi di  programmi  particolarmente  complessi  in  ragione  delle
caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
  La complessita' del processo produttivo, quale connotazione propria
dell'impresa   e   non  elemento  collegato  allo  svolgimento  dello
specifico programma di investimento, e' comprovata  da  una  maggiore
difficolta'  relativa di governo del complesso dei fattori produttivi
aziendali:  piu'  unita'  aziendali  interconnesse   sul   territorio
nazionale  e/o  estero;  interdipendenza  dei processi produttivi dal
sistematico trasferimento di  know-how  da  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo interne all'azienda; frequente sostituzione delle tecnologie
di  prodotto  e/o  di processo per la rapida obsolescenza strutturale
delle stesse.
  La complessita'  del  programma  trovera'  riscontro  nei  seguenti
elementi:
   1) qualita' ed intensita' degli investimenti incidenti sul livello
delle immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature)
compresi  nel  programma  aziendale,  da rapportarsi alla media degli
stessi investimenti nel  triennio  antecedente  l'inizio  del  piano;
l'incremento non dovra' essere inferiore al 40%;
   2)  dimensione  dell'impresa  non inferiore in via ordinaria a 100
addetti.  Per  le  imprese  con  meno  di  100  addetti  la  maggiore
complessita' puo' ritenersi sussistente quando il processo produttivo
risulti  articolato  in  piu'  unita'  operative (con sospensioni dal
lavoro non inferiori al 20% dell'organico complessivo) ovvero per  le
imprese ad elevato contenuto di innovazione tecnologica;
   3)  peso  dell'innovazione  tecnologica  nella  trasformazione del
processo  produttivo  da  valutarsi  in   rapporto   alle   eventuali
difficolta' nel trasferimento del know-how (sia prodotto dall'impresa
che acquisito dal mercato).
  La  richiesta  di  deroga  dal  limite  temporale,  unitamente alla
richiesta di proroga del programma di ristrutturazione e  conversione
corredato  dal  modello  allegato  alla  presente deliberazione, deve
essere  presentata  secondo  le  procedure  stabilite  dal  comma   2
dell'art. 2 della legge n. 223/91.
  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  1,  comma 9, della legge n.
223/91, nei confronti delle imprese per le quali sia intervenuta  una
significativa  trasformazione  dell'assetto  proprietario,  non  sono
considerati i periodi antecedenti  la  data  di  trasformazione  alle
seguenti condizioni:
   1)  le trasformazioni degli assetti proprietari non possono essere
anteriori alla data di entrata in vigore della legge  n.  223/91;  e'
ammessa  la  sola  presentazione di programmi di ristrutturazione con
esclusione di piani di risanamento per crisi aziendale;
   2) il mutamento dell'assetto proprietario deve  essere  dimostrato
attraverso  il  passaggio  ad  altro soggetto della maggioranza o del
controllo nel caso di societa' quotate in borsa;
   3) si considera rilevante l'apporto di capitale che  sia  maggiore
del  50 per cento del capitale sociale precedente la trasformazione e
comunque non inferiore a 500 milioni di lire;
   4)  si  considerano  rilevanti  gli  investimenti  produttivi   di
ammontare  non  inferiore  alla  meta'  dell'apporto  di  capitale  o
comunque non inferiori a  500  milioni  di  lire  ove  l'investimento
riguardi una unica unita' produttiva.
    Roma, 13 luglio 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA