IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante il testo
unico  delle  leggi  per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
  Visto il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, che all'art. 3, comma
6,  prevede  che  ogni stanziamento proveniente dal fondo dell'art. 3
del citato decreto legislativo n. 76/90, tuttora disponibile presso i
comuni,  sia  utilizzato  esclusivamente  per   il   ripristino   del
patrimonio  edilizio privato danneggiato, con divieto di dar corso ad
appalti  per   nuove   opere   pubbliche   salvo   deroghe   mediante
autorizzazione  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica, previa deliberazione CIPE;
  Ritenuta l'opportunita' di dettare direttive di carattere  generale
riguardante  i  contenuti  delle  richieste di autorizzazione che gli
enti  locali  possono  inviare  al  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica ai sensi del citato decreto-legge n. 180/93;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Per  somme  "disponibili"  si  intendono tutte le somme che non
costituiscono "impegno di spesa" tenuto presente che vanno  consider-
ate impegnate quelle somme per le quali sia gia' insorta obbligazione
pecuniaria pubblica.
  2.  Per  somme  "tuttora disponibili", ai sensi del decreto-legge 7
giugno 1993, n. 180, art. 3, comma  6,  debbonsi,  quindi,  intendere
tutte le somme non utilizzate anche se:
   siano  state  vincolate in base a programmi regolarmente approvati
con delibera di giunta o di consiglio;
   siano state vincolate  alla  realizzazione  di  un'opera  pubblica
singolarmente  individuata,  approvata  e  quantificata  nel relativo
onere  finanziario  con  regolare  deliberazione,  anche  se  a  tale
individuazione  abbia fatto seguito l'avvio della procedura di scelta
del contraente;
   avviata la regolare procedura di appalto, essa  non  abbia  ancora
dato   luogo   alla   conclusione   della   gara   medesima  mediante
l'individuazione del soggetto aggiudicatario.
  3. Non sono  pertanto  assoggettate  alla  procedura  prevista  dal
citato decreto-legge n. 180/93 tutte quelle opere le cui procedure di
appalto  risultino  concluse  con la fase di aggiudicazione, anche se
alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sia stato ancora
redatto, per qualunque causa, il conseguente contratto di appalto.
  4. Non e' oggetto di richiesta di autorizzazione l'utilizzazione di
somme disponibili per finanziare varianti in corso d'opera nel limite
complessivo del quinto d'obbligo, ovvero  per  varianti  che  possono
essere  realizzate mediante l'utilizzo di somme resesi disponibili in
sede di aggiudicazione dell'opera a  seguito  del  ribasso  d'asta  e
sempre  che l'entita' di tali varianti non superi complessivamente il
valore del predetto quinto d'obbligo.
  5. Non sono autorizzabili ai sensi del citato decretolegge 7 giugno
1993, n. 180, art. 3, comma 6, i progetti riguardanti  i  PIP  per  i
quali  non  si  sia  gia'  pervenuti all'aggiudicazione della gara ai
sensi del precedente punto 3, ancorche' il  progetto  stesso  risulti
ammesso a finanziamento comunitario.
  Parimenti,   non  sono  autorizzabili  le  nuove  opere,  anche  di
urbanizzazione primaria, che non risultino  strettamente  connesse  e
funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico.
  6.  Le  richieste  di autorizzazione da parte degli enti locali per
l'utilizzazione di somme provenienti dal fondo di cui all'art. 3  del
decreto  legislativo  30 marzo 1990, n. 76, devono contenere elementi
idonei a consentirne una adeguata valutazione da parte del Comitato.
  7. Le richieste devono, pertanto, specificare:
    a) se trattasi di nuova opera  o  di  ripristino  di  opera  gia'
esistente e danneggiata dall'evento sismico;
    b)  se  trattasi  di  completamento di opera gia' avviata; in tal
caso  le  richieste  devono  essere  accompagnate  da  una   puntuale
relazione  che  contenga, oltre agli elementi sottoindicati, anche il
rapporto e la funzionalita' della  parte  realizzata  con  quella  da
realizzare;
    c) l'esatta tipologia dell'opera;
    d) l'esatta localizzazione della medesima;
    e)  il  patrimonio  edilizio  pubblico  alla cui funzionalita' la
medesima e' a servizio;
    f) la qualita', le quantita' ed il valore dell'opera  evidenziati
in  un'apposita relazione tecnica contenente le dimensioni e tutte le
caratteristiche dell'opera stessa, i  tempi  di  esecuzione,  l'onere
finanziario complessivo e distinto per categorie di lavori.
  8.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
sottoporra' a deliberazione CIPE le opere riconosciute ammissibili ad
autorizzazione da un comitato costituito  nell'ambito  del  Ministero
del  bilancio.  Il  Comitato  dovra'  essere composto da un dirigente
generale del Ministero del bilancio che lo presiede,  da  due  unita'
del  nucleo  di  valutazione e da due unita' del nucleo ispettivo del
Ministero  stesso  e  da  due  dirigenti  del  Ministero  dei  lavori
pubblici.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA