IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982; Visto il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, che all'art. 3, comma 6, prevede che ogni stanziamento proveniente dal fondo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 76/90, tuttora disponibile presso i comuni, sia utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, con divieto di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo deroghe mediante autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione CIPE; Ritenuta l'opportunita' di dettare direttive di carattere generale riguardante i contenuti delle richieste di autorizzazione che gli enti locali possono inviare al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato decreto-legge n. 180/93; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Per somme "disponibili" si intendono tutte le somme che non costituiscono "impegno di spesa" tenuto presente che vanno consider- ate impegnate quelle somme per le quali sia gia' insorta obbligazione pecuniaria pubblica. 2. Per somme "tuttora disponibili", ai sensi del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, art. 3, comma 6, debbonsi, quindi, intendere tutte le somme non utilizzate anche se: siano state vincolate in base a programmi regolarmente approvati con delibera di giunta o di consiglio; siano state vincolate alla realizzazione di un'opera pubblica singolarmente individuata, approvata e quantificata nel relativo onere finanziario con regolare deliberazione, anche se a tale individuazione abbia fatto seguito l'avvio della procedura di scelta del contraente; avviata la regolare procedura di appalto, essa non abbia ancora dato luogo alla conclusione della gara medesima mediante l'individuazione del soggetto aggiudicatario. 3. Non sono pertanto assoggettate alla procedura prevista dal citato decreto-legge n. 180/93 tutte quelle opere le cui procedure di appalto risultino concluse con la fase di aggiudicazione, anche se alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sia stato ancora redatto, per qualunque causa, il conseguente contratto di appalto. 4. Non e' oggetto di richiesta di autorizzazione l'utilizzazione di somme disponibili per finanziare varianti in corso d'opera nel limite complessivo del quinto d'obbligo, ovvero per varianti che possono essere realizzate mediante l'utilizzo di somme resesi disponibili in sede di aggiudicazione dell'opera a seguito del ribasso d'asta e sempre che l'entita' di tali varianti non superi complessivamente il valore del predetto quinto d'obbligo. 5. Non sono autorizzabili ai sensi del citato decretolegge 7 giugno 1993, n. 180, art. 3, comma 6, i progetti riguardanti i PIP per i quali non si sia gia' pervenuti all'aggiudicazione della gara ai sensi del precedente punto 3, ancorche' il progetto stesso risulti ammesso a finanziamento comunitario. Parimenti, non sono autorizzabili le nuove opere, anche di urbanizzazione primaria, che non risultino strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico. 6. Le richieste di autorizzazione da parte degli enti locali per l'utilizzazione di somme provenienti dal fondo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, devono contenere elementi idonei a consentirne una adeguata valutazione da parte del Comitato. 7. Le richieste devono, pertanto, specificare: a) se trattasi di nuova opera o di ripristino di opera gia' esistente e danneggiata dall'evento sismico; b) se trattasi di completamento di opera gia' avviata; in tal caso le richieste devono essere accompagnate da una puntuale relazione che contenga, oltre agli elementi sottoindicati, anche il rapporto e la funzionalita' della parte realizzata con quella da realizzare; c) l'esatta tipologia dell'opera; d) l'esatta localizzazione della medesima; e) il patrimonio edilizio pubblico alla cui funzionalita' la medesima e' a servizio; f) la qualita', le quantita' ed il valore dell'opera evidenziati in un'apposita relazione tecnica contenente le dimensioni e tutte le caratteristiche dell'opera stessa, i tempi di esecuzione, l'onere finanziario complessivo e distinto per categorie di lavori. 8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica sottoporra' a deliberazione CIPE le opere riconosciute ammissibili ad autorizzazione da un comitato costituito nell'ambito del Ministero del bilancio. Il Comitato dovra' essere composto da un dirigente generale del Ministero del bilancio che lo presiede, da due unita' del nucleo di valutazione e da due unita' del nucleo ispettivo del Ministero stesso e da due dirigenti del Ministero dei lavori pubblici. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA