L'AUTORITA' PER L'ADRIATICO
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;
  Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - Finanziaria;
  Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155;
  Vista  la propria deliberazione 5 marzo 1993, n. 4/93 "Ripartizione
delle disponibilita' di cui al cap. 7370 dello  stato  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993";
  Vista  la  propria  deliberazione  12  luglio 1993, n. 7/93 "Natura
obbligatoria di taluni impegni di spesa";
  Esaminata la proposta tecnica di interventi urgenti a tutela  della
balneabilita'    del    mare   Adriatico   presentata   informalmente
all'Autorita' per l'Adriatico nel corso della seduta in data  odierna
dal Ministero della marina mercantile dal Ministro dell'ambiente;
  Ritenuto opportuno disporre l'assegnazione, su appositi capitoli di
bilancio  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  marina
mercantile, della somma di lire 27 miliardi di cui alla deliberazione
n. 4/93, per il conseguimento degli obiettivi formulati  nella  sopra
richiamata proposta;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
citata legge n. 57/90, la somma di lire 27 miliardi di  cui  all'art.
1,   lettera   b),   della  deliberazione  5  marzo  1993,  n.  4/93,
dell'Autorita'  per  l'Adriatico,  destinata   all'attuazione   degli
interventi urgenti a tutela della balneabilita' del mare Adriatico ed
allocata sul cap. 7370 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  e'  assegnata  al  Ministero  della marina
mercantile secondo la seguente ripartizione:
    a) fino ad un massimo di lire 2 (due) miliardi per l'espletamento
delle attivita' di telerilevamento;
    b) fino ad un massimo di lire 2 (due) miliardi per l'espletamento
delle attivita' di sorveglianza dell'autorita' marittima;
    c) fino ad un massimo di lire 9 (nove) miliardi per  l'attuazione
degli  interventi  di  raccolta  e  smaltimento di materiale organico
spiaggiato,  secondo  la  ripartizione  suggerita  dalla   segreteria
tecnica;
    d)  fino  ad un massimo di lire 3,5 (tre virgola cinque) miliardi
per l'attuazione  degli  interventi  di  raccolta  e  smaltimento  di
macroalghe in aree intercluse;
    e)  lire  10,5  (dieci virgola cinque) miliardi per costituire un
fondo di riserva per spese impreviste e funzionali all'esecuzione del
piano e per eventuali integrazioni dei singoli interventi.