IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il programma  generale  di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, che prevede la  definizione
del  programma  di metanizzazione della regione autonoma Sardegna nel
quadro dell'approvvigionamento del gas naturale liquefatto;
  Visto l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio  1991,  n.  10  che
autorizza  l'avvio  di una prima fase stralcio mediante realizzazione
di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano previa
deliberazione del programma di metanizzazione della Sardegna, nonche'
del sistema di approvvigionamento del gas metano;
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  il
quale  stabilisce che l'attivita' istruttoria prevista dalla legge 28
novembre l980, n. 784, venga svolta, secondo le direttive  del  CIPE,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Viste  le  proprie delibere del 27 febbraio 1981 e dell'11 febbraio
1988 con le  quali  e'  stato  approvato  il  programma  generale  di
metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in piu'
interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;
  Vista  la  propria  delibera del 21 dicembre 1989 la quale prevede,
tra l'altro, una disponibilita' finanziaria di lire  65  miliardi  in
attesa  della  definizione  del  programma  di  metanizzazione  della
regione autonoma Sardegna relativamente ad  una  prima  anticipazione
delle reti delle citta' capoluogo da esercire ad aria propanata;
  Vista  la propria delibera del 25 marzo 1992, concernente una prima
fase stralcio del programma di metanizzazione della regione  Sardegna
con  la  quale  e'  approvata  nei  limiti  dello  stanziamento di 65
miliardi reso disponibile dalla  sopracitata  delibera  CIPE  del  21
dicembre 1989, la realizzazione delle reti di distribuzione cittadina
di  gas  nei  capoluoghi  provinciali  di Cagliari, Sassari, Nuoro ed
Oristano da esercire in via transitoria con miscela aria e  G.P.L.  e
da alimentare successivamente con gas naturale;
  Considerato   che  per  la  citta'  di  Cagliari  non  puo'  essere
potenziata la limitata ed obsoleta rete esistente e  che  i  relativi
impianti di produzione sono inadatti alla distribuzione della miscela
aria e G.P.L.;
  Considerato  che per gli interventi previsti dalla propria delibera
del 25 marzo 1992 si intende utilizzare il contributo del fondo  FERS
nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno finanziario;
  Visto  il  punto  7 della propria delibera del 7 aprile 1993 con il
quale e' stato  prorogato  al  31  luglio  1993  il  termine  per  la
presentazione  delle domande di finanziamento da parte dei capoluoghi
di provincia della regione Sardegna;
  Ritenuta la necessita'  di  accordare  una  ulteriore  proroga  del
termine  di  cui  al  precedente  comma,  al  fine  di  consentire il
superamento delle difficolta' connesse al completamento delle  proce-
dure  relative  alla  presentazione delle domande di finanziamento da
parte dei quattro capoluoghi di provincia della  regione  Sardegna  e
l'individuazione di finanziamenti integrativi;
  Visto   l'art.  15  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito nella legge 8 agosto 1992,  n.  359,  che  trasforma,  tra
l'altro,  l'ENI  (Ente  nazionale idrocarburi) in Societa' per azioni
con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  predetto  decreto-
legge;
  Preso  atto  che  ai  sensi dello stesso art. 15 sopra citato l'ENI
S.p.a. subentra nei diritti ed obblighi assunti dall'ENI;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Udita  la  relazione  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
provvedera' all'istruttoria delle domande di finanziamento sulla base
della normativa di cui alle circolari del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno n. 11641 del 9 agosto 1984 e n. 5317 del
6 luglio 1988, intendendosi sostituiti i riferimenti al "Ministro per
gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno" ed alla "Agenzia per la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno"  rispettivamente   con
"Ministero   del   bilancio   e  della  programmazione  economica"  e
"Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
  2. La  titolarita'  dei  decreti  relativi  agli  adduttori  ed  ai
collegamenti  di bacino previsti dalla delibera CIPE dell'11 febbraio
1988 inerenti il Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
si intende trasferita - ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - dall'ENI  all'ENI
S.p.a.,  provvedendo  i  Ministeri  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato, del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti  agli  adempimenti  di
competenza.
  3. Il termine per la presentazione delle domande  di  finanziamento
da   trasmettere   al   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, con allegato il progetto esecutivo di cui al  punto
7 della propria delibera del 7 aprile 1993, e' prorogato al 30 giugno
1994.
  4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
propria   circolare   provvedera'   a  formulare  istruzioni  per  la
predisposizione dei progetti e per  l'individuazione  delle  voci  di
spesa   ammissibili   al   finanziamento   afferenti  il  sistema  di
alimentazione delle reti di distribuzione con aria e G.P.L., compresi
gli impianti specifici relativi.
  5. Per il progetto della citta' di Cagliari valgono le disposizioni
relative agli interventi di nuova rete.
  6. Il settimo comma della propria delibera del 25  marzo  1992,  si
intende soppresso.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA