IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto che il sig. Candido Giangrande e' stato eletto consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993; Visto che il predetto amministratore e' stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 416- bis, primo e quarto comma, 640- bis e 61, n. 7, 81 e 61, n. 2, del codice penale e all'art. 4, n. 5, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429; Visto che il medesimo ha, altresi', riportato altre condanne per l'emissione di assegni a vuoto e per violazione dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 516; Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Candido Giangrande e' incompatibile con la funzione rappresentativa della comunita' locale, in quanto rischia di compromettere la regolarita', la trasparenza e la legalita' dell'azione amministrativa del comune di Squinzano, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico; Considerato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere e' preposto e con le esigenze di decoro, di dignita' e di prestigio della carica elettiva ricoperta; Visto che il suddetto nella precedente amministrazione era stato rimosso dalla carica di consigliere con decreto ministeriale, in data 21 novembre 1991, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142; Ritenuto, pertano, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica di consigliere; Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante; Decreta: Il sig. Candido Giangrande e' rimosso dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce). Roma, 4 settembre 1993 Il Ministro: MANCINO