IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448,  con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e
relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici;
  Vista  la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata  a  Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
  Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale  dispone che il Ministro dell'ambiente cura l'adempimento delle
convenzioni  internazionali  concernenti  l'ambiente ed il patrimonio
naturale;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Visto  il  calendario  venatorio adottato dalla regione Toscana con
legge regionale dell'11 agosto 1993, n. 52;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
13  agosto  1980, con il quale e' stata istituita la riserva naturale
di popolamento animale del lago di Burano;
  Viste  le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989, 21 settembre
1990,  10  settembre  1991  e 9 settembre 1992, con le quali e' stata
vietata  l'attivita'  venatoria  nella  zona  contigua  alla  riserva
naturale del lago di Burano;
  Considerato   che   nell'area  in  questione  sono  state  rilevate
consistenti  tracce  della  presenza  di  lontra (lutra lutra) specie
inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;
  Ritenuto  che le finalita' di protezione disposte dalle convenzioni
internazionali  precedentemente  citate nonche' la conservazione e la
tutela di una specie protetta, quale la lontra, possano essere, nella
fattispecie,  conseguite  esclusivamente  dotando  la  riserva di una
congrua  fascia  di  protezione esterna, che abbia dimensioni tali da
assicurare  alla  fauna  stanziale  e migratoria le condizioni minime
sufficienti per la sua sopravvivenza;
  Ritenuto,   conseguentemente,   di  dover  vietare  ogni  attivita'
finalizzata   al  prelievo,  all'abbattimento,  alla  cattura  ed  al
disturbo  delle  specie  faunistiche  presenti e gravitanti nell'area
costituita  a  riserva  naturale,  nonche' nella fascia di protezione
esterna,   individuata   nella  planimetria  allegata  alla  presente
ordinanza;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare,  ai fini di tutela sopra
descritti,   un   provvedimento   con   carattere   d'urgenza,  vista
l'imminente apertura della stagione venatoria 1993-94;
                               Ordina:
  Nella  zona  contigua  alla  riserva  naturale  denominata  lago di
Burano,  di  cui  alla  plenimetria allegata, e' vietato ogni tipo di
attivita' venatoria dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 settembre 1993
                                                   Il Ministro: SPINI