IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Visto il calendario venatorio adottato dalla regione Toscana con legge regionale dell'11 agosto 1993, n. 52; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 agosto 1980, con il quale e' stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del lago di Burano; Viste le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989, 21 settembre 1990, 10 settembre 1991 e 9 settembre 1992, con le quali e' stata vietata l'attivita' venatoria nella zona contigua alla riserva naturale del lago di Burano; Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti tracce della presenza di lontra (lutra lutra) specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna; Ritenuto che le finalita' di protezione disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonche' la conservazione e la tutela di una specie protetta, quale la lontra, possano essere, nella fattispecie, conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza; Ritenuto, conseguentemente, di dover vietare ogni attivita' finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura ed al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale, nonche' nella fascia di protezione esterna, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza; Considerata la necessita' di adottare, ai fini di tutela sopra descritti, un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1993-94; Ordina: Nella zona contigua alla riserva naturale denominata lago di Burano, di cui alla plenimetria allegata, e' vietato ogni tipo di attivita' venatoria dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 1993 Il Ministro: SPINI