IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  dettare  norme
che  consentano  di  assicurare  la  riscossione  della  quota  fissa
individuale  annua  di  cui  all'articolo  6  del  decreto-legge   19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine del 15 settembre 1993, fissato  dall'articolo  2  del
decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1993, e'  prorogato  al
31 ottobre 1993.