IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in tema  di  possesso  ingiustificato  di  valori  e  di
delitti contro la pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                  Possesso ingiustificato di valori 
 1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e' cosi' modificato: 
    a) le parole: "coloro nei cui  confronti  sono  svolte  indagini"
sono sostituite dalle  seguenti:  "coloro  nei  cui  confronti  pende
procedimento penale"; 
    b)  le  parole:  "ovvero  nei  cui  confronti  si   procede   per
l'applicazione  di  una  misura  di   prevenzione   personale"   sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti e' in  corso  di
applicazione o comunque si procede per l'applicazione di  una  misura
di prevenzione personale"; 
    c) le parole: "sono puniti con la reclusione  da  due  a  quattro
anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la  reclusione
da due a cinque anni".