IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Possesso ingiustificato di valori 1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' cosi' modificato: a) le parole: "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale"; b) le parole: "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti e' in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale"; c) le parole: "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni".