IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le
aree industriali svantaggiate;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n.
214, relativo allo sgravio contributivo di cui  all'articolo  59  del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e'
differito  fino  a  tutto  il periodo di paga in corso al 30 novembre
1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi  primo
e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento,
previsto  dall'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993,
n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del
6 per cento. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,
commi  9,  10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre  1993,  ad
incremento  delle  unita'  effettivamente  occupate  alla data del 30
novembre  1992,  nelle  aziende  industriali  operanti  nei   settori
indicati  dal  CIPE,  lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59,
comma primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in  misura
totale  dei  contributi  posti  a carico dei datori di lavoro, dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di  un
anno   dalla   data   di  assunzione  del  singolo  lavoratore  sulle
retribuzioni assoggettate  a  contribuzioni  per  il  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
  3.  Per  l'attuazione  delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2
trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del  decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.
  4.  Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti
a   provvedere   all'adeguamento   dei   pagamenti   dei   contributi
previdenziali  afferenti  al  mese di giugno 1993 in conseguenza alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante  parziale  utilizzo  delle  proiezioni  per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per  lire  2.355
miliardi  e  dell'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1993.