IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge  1
maggio  1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119,
e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;
  Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale e'
stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al  pubblico  dei
medicinali,  nonche'  il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo
del decreto 27 settembre 1990 e la  precisazione  sulla  tariffazione
dell'ossigeno  liquido  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
25 gennaio 1993;
  Ritenuta la necessita', in aderenza alle fluttuazioni dei costi  di
produzione,  di  aggiornare  la  tariffa  stessa  in  conformita'  al
disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265,  e
successive modificazioni, e tenuto conto della media dei prezzi delle
sostanze  rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della
distribuzione intermedia per il periodo gennaio-settembre 1992;
  Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro  del  farmacista
di  farmacia,  primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite
dal vigente contratto nazionale di lavoro per il  personale  laureato
dipendente dalle farmacie private, pari a L. 450 al minuto, che viene
presa  a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari
professionali e dei diritti addizionali;
  Visti gli  articoli  37  e  41  del  regolamento  per  il  servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
  Sentito  il  parere  della  Federazione  nazionale degli ordini dei
farmacisti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvata la tariffa nazionale per la vendita  al  pubblico  dei
medicinali  secondo  le disposizioni che seguono e gli allegati A e B
del presente decreto.