IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990; Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale e' stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, nonche' il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993; Ritenuta la necessita', in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformita' al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio-settembre 1992; Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L. 450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali; Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti; Decreta: Art. 1. E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.