IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando apposita dichiarazione dei redditi ai soggetti eroganti i redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati per l'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993, con il quale si sono stabilite le modalita' per il versamento al concessionario delle imposte dovute dai dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1993, con il quale si sono stabilite le modalita' per il versamento al concessionario delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti da sostituti di imposta non domiciliati fiscalmente in Sicilia e/o in Sardegna a prestatori di lavoro residenti in Sicilia o in Sardegna e viceversa; Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione siciliana di una quota del gettito Ilor pari al 12,6 per cento; Visto l'art. 8, comma 1, lettera a) dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 26 aprile 1983, che fissa, tra l'altro, nella misura di sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche riscosse nel territorio della regione, le entrate della regione stessa; Considerato che e' necessario integrare il predetto decreto del 19 maggio 1993, istituendo nuovi codici-tributo e gruppi per permettere il versamento delle imposte dovute distinguendo le somme che devono affluire alle due regioni da quelle di competenza dell'erario; Decreta: Art. 1. I sostituti di imposta, di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della regione, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti, che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il modello 730, utilizzando i seguenti codici- tributo e gruppi: 4631, denominato: "Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 75; 4630, denominato: "Irpef in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 76; 3631, denominato: "Ilor a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 77; 4615, denominato: "Irpef di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 75; 3615, denominato: "Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 77. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti industriali o commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Sardegna, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti, che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i seguenti codici tributo e gruppi: 4331, denominato: "Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni", gruppo 70; 4330, denominato: "Irpef in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni", gruppo 70; 3331, denominato: "Ilor a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia - impianti fuori della regione", gruppo 78; 4315, denominato: "Irpef di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni", gruppo 70; 3316, denominato: "Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia - impianti fuori della regione", gruppo 78.