IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale
si dispone che  i  possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati   possono   adempiere   agli   obblighi  di  dichiarazione
presentando apposita dichiarazione dei redditi ai soggetti eroganti i
redditi stessi, e che i sostituti  di  imposta  devono  procedere  ad
effettuare   le  operazioni  di  conguaglio  rispetto  alle  ritenute
d'acconto operate e ai versamenti  d'acconto  effettuati  per  l'anno
d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993, con il  quale  si  sono
stabilite  le  modalita'  per  il  versamento al concessionario delle
imposte  dovute  dai  dipendenti  e  pensionati  che   hanno   fruito
dell'assistenza  fiscale,  di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395;
  Visto il  decreto  ministeriale  3  marzo  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  69  del  24 marzo 1993, con il quale si sono
stabilite le modalita' per  il  versamento  al  concessionario  delle
ritenute  alla  fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti da
sostituti di imposta non domiciliati fiscalmente in  Sicilia  e/o  in
Sardegna  a prestatori di lavoro residenti in Sicilia o in Sardegna e
viceversa;
  Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella
misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui  redditi
e  la  devoluzione  diretta  alla  regione siciliana di una quota del
gettito Ilor pari al 12,6 per cento;
  Visto l'art. 8, comma 1, lettera a) dello statuto speciale  per  la
Sardegna,  approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 26  aprile  1983,  che
fissa,  tra  l'altro,  nella misura di sette decimi del gettito delle
imposte sul reddito delle persone  fisiche  riscosse  nel  territorio
della regione, le entrate della regione stessa;
  Considerato  che e' necessario integrare il predetto decreto del 19
maggio 1993, istituendo nuovi codici-tributo e gruppi per  permettere
il  versamento  delle imposte dovute distinguendo le somme che devono
affluire alle due regioni da quelle di competenza dell'erario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sostituti di imposta,  di  cui  all'art.  23,  primo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
titolari  di  imprese  industriali  o  commerciali  non   domiciliate
fiscalmente  in  Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel
territorio della regione, devono versare gli  importi  relativi  alle
imposte  dovute  dai  dipendenti,  che  prestano  la loro opera negli
stabilimenti ed impianti predetti e che hanno fruito  dell'assistenza
fiscale  presentando  il  modello 730, utilizzando i seguenti codici-
tributo e gruppi:
   4631,  denominato:  "Irpef  a  saldo  trattenuta  dal sostituto di
imposta - impianti in Sicilia", gruppo 75;
   4630, denominato: "Irpef in acconto trattenuta  dal  sostituto  di
imposta - impianti in Sicilia", gruppo 76;
   3631,  denominato:  "Ilor  a  saldo  trattenuta  dal  sostituto di
imposta - impianti in Sicilia", gruppo 77;
   4615,  denominato:  "Irpef  di  importo  minimo   trattenuta   dal
sostituto di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 75;
   3615, denominato: "Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto
di imposta - impianti in Sicilia", gruppo 77.
  I   sostituti  di  imposta  con  domicilio  fiscale  in  Sicilia  e
stabilimenti  ed  impianti  industriali  o  commerciali  situati  nel
restante territorio nazionale esclusa la Sardegna, devono versare gli
importi  relativi alle imposte dovute dai dipendenti, che prestano la
loro opera in stabilimenti ed impianti  fuori  della  regione  e  che
hanno   fruito  dell'assistenza  fiscale  presentando  il  mod.  730,
utilizzando i seguenti codici tributo e gruppi:
   4331, denominato: "Irpef  a  saldo  trattenuta  dal  sostituto  di
imposta  - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni", gruppo
70;
   4330, denominato: "Irpef in acconto trattenuta  dal  sostituto  di
imposta  - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni", gruppo
70;
   3331, denominato:  "Ilor  a  saldo  trattenuta  dal  sostituto  di
imposta - Sicilia - impianti fuori della regione", gruppo 78;
   4315,   denominato:   "Irpef  di  importo  minimo  trattenuta  dal
sostituto di imposta - Sicilia e  Sardegna  -  impianti  fuori  delle
regioni", gruppo 70;
   3316, denominato: "Ilor di importo minimo trattenuta dal sostituto
di imposta - Sicilia - impianti fuori della regione", gruppo 78.