IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il regolamento CEE n. 4028/86, cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento delle capacita' di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge n. 355 del 13 settembre 1993 concernente l'attuazione del fermo biologico per l'anno 1993; Ritenuta la necessita' di fissare le modalita' tecniche di attuazione del suddetto decreto concernenti il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera, i criteri di ripresa dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo; Considerata la necessita' di tenere conto delle diversita' meteoclimatiche che contraddistinguono il mar Tirreno e che impongono alle marinerie di detto bacino condizionamenti all'attivita' di pesca; Decreta: Art. 1. 1. Sono confermate con le modifiche di cui al successivo art. 2 le modalita' tecniche di attuazione del fermo biologico per l'anno 1993, previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 14 luglio 1993 e successive modificazioni.