IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la
razionalizzazione della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  4028/86, cosi' come modificato dal
regolamento  CEE  n.  3944/90,  che,  al   titolo   VII   riguardante
l'adattamento  delle  capacita'  di cattura, prevede, tra l'altro, la
concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca;
  Visto il decreto-legge n. 355 del  13  settembre  1993  concernente
l'attuazione del fermo biologico per l'anno 1993;
  Ritenuta   la  necessita'  di  fissare  le  modalita'  tecniche  di
attuazione del suddetto decreto concernenti il  controllo  del  fermo
delle  navi,  l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera, i
criteri di ripresa dell'attivita'  di  pesca  dopo  l'attuazione  del
fermo;
  Considerata   la   necessita'  di  tenere  conto  delle  diversita'
meteoclimatiche che contraddistinguono il mar Tirreno e che impongono
alle marinerie  di  detto  bacino  condizionamenti  all'attivita'  di
pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono confermate con le modifiche di cui al successivo art. 2 le
modalita' tecniche di attuazione del fermo biologico per l'anno 1993,
previste dal decreto del Ministro della marina mercantile  14  luglio
1993 e successive modificazioni.