IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di rimborso ai non residenti  delle  ritenute
convenzionali sui titoli di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva   applicazione   delle
disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  o  in  altri  accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento  tributario
degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito  pubblico,  il
Ministero delle finanze  comunica  periodicamente  al  Ministero  del
tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi
in forza delle disposizioni  medesime.  Il  Ministero  delle  finanze
effettua tale  comunicazione  sulla  base  di  idonea  documentazione
fornita dagli effettivi beneficiari degli  interessi  e  degli  altri
proventi dei titoli del  debito  pubblico,  dalle  autorita'  fiscali
estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o  in
Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o  altri  accordi
internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito,  presso  i  quali  gli  effettivi  beneficiari  tengono   in
deposito,  direttamente  o  indirettamente,  i  titoli   del   debito
pubblico. 
  2. Il  Ministero  del  tesoro  riconosce  l'ammontare  delle  somme
conseguenti all'applicazione della  ritenuta  nella  misura  prevista
dalle convenzioni o altri  accordi  internazionali  alle  aziende  di
credito  italiane  sub-depositarie   dei   titoli,   affinche'   esse
provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al  pagamento  in
favore degli effettivi beneficiari non residenti e  versa  all'erario
le ritenute effettivamente operate  sugli  interessi  e  sugli  altri
proventi dei titoli del debito pubblico. 
  3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per  effetto  della  non
applicazione, ovvero per  l'applicazione  in  misura  ridotta,  delle
ritenute  sugli  scarti  di  emissione  avviene  in  occasione  della
scadenza di  ogni  cedola,  relativamente  alla  quota  maturata  nel
periodo di godimento della  cedola  stessa;  l'importo  dei  predetti
maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto,
rispetto alla scadenza del titolo, ad un  tasso  pari  al  rendimento
effettivo del titolo medesimo all'emissione. 
  4. Ai soli fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane  sub-
depositarie gli enti internazionali di compensazione  e  di  deposito
titoli aderenti al sistema dei conti accentrati  titoli  della  Banca
d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai  diversi  tipi
di titoli del debito pubblico in circolazione, con  esclusione  degli
interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti  di  emissione
dei  certificati  di  credito  del  tesoro  a  sconto.  Le   predette
disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del  debito
pubblico sulla base di appositi  decreti  del  Ministro  del  tesoro,
emanati di concerto con il Ministro delle finanze.