IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  4  della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, e l'art. 5 della legge 27 dicembre  1973,
n.  852,  relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la
riscossione dei  contributi  e  l'accertamento  dei  soggetti  aventi
diritto  alle  prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i
contributi agricoli unificati;
  Visto l'art. 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
ottobre  1955,  n.  1323,  concernente  il  contributo  dovuto  dalla
gestione  dell'assicurazione  obbligatoria  per   la   disoccupazione
involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo
di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;
  Visto  l'art.  76  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida
all'I.N.P.S., a  decorrere  dal  1   gennaio  1980,  gli  adempimenti
relativi  all'accertamento,  alla  riscossione  ed  al  recupero  dei
contributi sociali di malattia, gia' propri degli  enti,  istituti  e
gestioni  posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977,
n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti
e gestioni, contabilita' separate;
  Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30  dicembre  1979,
n.  663,  nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione
29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sopracitata;
  Visto il decreto  ministeriale  13  ottobre  1992,  concernente  la
determinazione per l'anno 1991 della spesa sostenuta dal Servizio per
i contributi agricoli unificati;
  Ritenuta la necessita' di determinare per l'anno 1992 il contributo
dovuto al predetto Servizio per i titoli sopra indicati;
                              Decreta:
  Il   contributo  dovuto  al  Servizio  per  i  contributi  agricoli
unificati per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 4 della  legge  5  marzo
1963,  n.  322,  dell'art.  19  della  legge  9  gennaio  1963, n. 9,
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  ottobre
1955,  n.  1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e'
stabilito nelle seguenti misure:
   A) Gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
   1) assicurazione per l'invalidita',
vecchiaia e superstiti
(lavoratori subordinati)  . . . . . . . . . . .     L. 30.087.708.000
   2) assicurazione per l'invalidita'
e la vecchiaia dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri  . . . . . . . . . .     "  38.383.383.947
   3) assicurazione contro la
disoccupazione involontaria . . . . . . . . . .     "  21.396.200.044
   4) assicurazione contro la tubercolosi . . .     "   2.290.216.510
   5) assegni familiari . . . . . . . . . . . .     "  13.603.860.192
   6) cassa integrazione salari
lavoratori agricoli . . . . . . . . . . . . . .     "   5.784.230.588
   7) assicurazione contro la
malattia gia' di competenza
dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie  . . . . . .     "  41.882.095.276
   8) indennita' malattia e maternita'
per lavoratori agricoli
dipendenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   3.395.845.564
   9) assicurazione contro le malattie
gia' di competenza delle casse
mutue malattie per i coltivatori diretti  . . .     "  26.205.400.000
   10) indennita' di maternita' alle
coltivatrici dirette  . . . . . . . . . . . . .     "   1.390.902.000
                                                      _______________
                                       Totale. . . L. 184.419.842.121
 
   B)    Gestione   di   competenza   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
   assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali (salvo conguaglio)  . . . . . . .     L. 17.160.157.879
                                                    _________________
                              Totale generale. . . L. 201.580.000.000
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1993
                                                  Il Ministro: GIUGNI