IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;
  Vista   altresi'  la  circolare  4  marzo  1993,  n.  6/1993  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente  l'attuazione  del
citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I direttori generali e i dirigenti, fatte salve le attribuzioni
particolari loro  demandate  dalle  vigenti  norme,  osserveranno  le
disposizioni  di  cui agli articoli seguenti per la trattazione degli
affari dei rispettivi uffici.