IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
integrazioni  e  modifiche  alla  normativa  vigente  in  materia  di
sostegno alle vittime di richieste di natura estorsiva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Richieste estorsive successive al danno cagionato 
  1. Nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1  del  decreto-legge  31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: "a non opporre  un  rifiuto  a
richieste di natura estorsiva" sono inserite le  seguenti:  "avanzate
anche successivamente ai fatti delittuosi".