IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di sostegno alle vittime di richieste di natura estorsiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Richieste estorsive successive al danno cagionato 1. Nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: "a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva" sono inserite le seguenti: "avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi".