IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della
legge  22  dicembre  1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di  indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel
quadro  generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,   anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17
settembre 1993 ammonta, al netto dei  rimborsi,  a  complessive  lire
117.529 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di  cui  al
comma 8 dell'art. 3 della citata legge 501;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in  ECU  (Certificati  del  Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati
come i "Certificati", al tasso d'interesse  dell'8%  annuo  lordo  al
valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo
massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5
anni con inizio il 28 settembre 1993 e scadenza il 28 settembre 1998.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema  dell'asta  marginale
riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti    e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente   luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.