IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1989); Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1990 concernente la conferma per l'anno 1990 delle misure dell'indennita' di abbattimento di cui al predetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 1991); Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1991 della misura della indennita' di abbattimento degli animali della specie ovina e caprina infetti di brucellosi; Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 15874/22119 del 22 giugno 1991; Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 ottobre 1992; Decreta: Art. 1. 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1991 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1991, in L. 81.000 a capo. AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.