IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche  sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n.  296,  stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio
di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e
bufalini infetti di tubercolosi e  di  brucellosi  e  degli  ovini  e
caprini infetti di brucellosi;
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15   gennaio   1990   concernente
l'applicazione  dell'art.  6  della  legge 28 maggio 1981, n. 296 per
l'anno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del  22  marzo
1989);
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1990 concernente la
conferma per l'anno 1990 delle misure dell'indennita' di abbattimento
di cui al predetto decreto ministeriale 15 gennaio  1990  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 1991);
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1› ottobre 1986) per la determinazione delle misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che  occorre  procedere  all'adeguamento  per l'anno 1991
della misura della indennita' di  abbattimento  degli  animali  della
specie ovina e caprina infetti di brucellosi;
  Visto  il  parere  espresso  dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con la nota n. 15874/22119 del 22 giugno 1991;
  Sentito il parere della  commissione  prevista  dall'art.  2  della
legge  23  gennaio  1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 ottobre
1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23
gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari  degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1991
perche' affetti da  brucellosi,  e'  stabilita  a  decorrere  dal  1›
gennaio 1991, in L. 81.000 a capo.
          AVVERTENZA:
             Provvedimento  non piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.