Con decreto ministeriale 9 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tos-Cal, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Torcoli, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e unita' in Taverne di Corciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1993 al 27 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gamma, con sede in Taranto e unita' presso arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 5 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 14 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del IV lotto della strada a S.V. variante alla s.s. n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1 novembre 1990 al 24 giugno 1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 agosto 1993 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 16 luglio 1993, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC, unita' di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma sesto, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maserati gia' Officine Alfieri Maserati, unita' produttiva di Milano-Lambrate, per il periodo dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Siena, localita' Isola d'Arbia e unita' di Siena, localita' Isola d'Arbia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per centosessantanove operai su un organico di duecentoventicinque unita', con alternanza tra una settimana lavorativa ad orario pieno ed una settimana a zero ore, per il periodo dal 9 gennaio 1992 al 26 settembre 1992. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inpel - Industria pelli, con sede in S. Martino di Lupari (Padova) e unita' di S. Martino di Lupari (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quarantuno lavoratori, per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 4 febbraio 1993 al 3 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.Nf.As., con sede in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio venti per cento, con sede in Arzano (Napoli) e unita' in Arzano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del tratatmento straordinario di integrazione salariale del 10 marzo 1993 al 9 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Martinelli, con sede in Pistoia e stabilimento in Pistoia per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Minicar, con sede in Campi Bisenzio (Firenze), unita' in Campi Bisenzio (Firenze) e San Quirino (Pordenone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1993 al 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magik Shoes con sede in Colle Val D'Elsa (Siena) e stabilimento in Barberino Val D'Elsa (Firenze), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.S. - Inter Data System, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e stabilimento in Serravalle Pistoiese, (Pistoia), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tos-Cal, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conciasud Del Vacchio con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Solofra (Avellino) per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnati nei lavori per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) resisi disponibili dal 1 marzo 1991 al 10 agosto 1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Mammola impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 1 aprile 1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Cinquefondi (Reggio Calabria) impegnate nei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Cinquefondi-Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal 30 aprile 1990 al 27 dicembre 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento) - Prog. 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.