Con   decreto   ministeriale  9  luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tos-Cal,
con  sede  in  Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca)  e  stabilimento   in
Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al
1  giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Coop.  Torcoli,  con  sede  in  Taverne di
Corciano (Perugia) e unita' in  Taverne  di  Corciano  (Perugia),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 18 febbraio 1993 al 27 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 5  ottobre  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Gamma,  con  sede  in  Taranto  e  unita'  presso arsenale
militare di Taranto, per il periodo dal 5 aprile 1993  al  4  ottobre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  29 marzo 1993 con decorrenza 5
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  settembre 1992, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  L.C.C.  -  Lavorazione  calderie  carpenterie, con sede in
Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il
periodo dal 1  marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993  con  decorrenza  1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 14 luglio 1993, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti  nei  comuni  di  S.  Marina, S.
Giovanni a  Piro,  Roccagloriosa,  Celle  di  Bulgheria  (Salerno)  e
impegnate  nella  realizzazione  del  IV  lotto  della  strada a S.V.
variante alla s.s.  n.  18  fra  Vallo  della  Lucania  e  Policastro
Bussentino,  resisi  disponibili  dal  1   novembre 1990 al 24 giugno
1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario  di
integrazione  sino all'11 agosto 1993 con pari riduzione della durata
del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 16 luglio 1993, e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Industrie   cavi   sud,   azienda  Alfacavi  TLC,  unita'  di  Airola
(Benevento), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione   della   proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, comma sesto,  del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla   S.p.a.   Maserati  gia'  Officine  Alfieri  Maserati,  unita'
produttiva di Milano-Lambrate, per il periodo dal 21 luglio  1993  al
20 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   20  luglio  1993,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726,  convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ultravox
Siena,  con sede in Siena, localita' Isola d'Arbia e unita' di Siena,
localita' Isola d'Arbia, per i quali e' stato stipulato un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per centosessantanove operai su
un organico di duecentoventicinque unita',  con  alternanza  tra  una
settimana lavorativa ad orario pieno ed una settimana a zero ore, per
il periodo dal 9 gennaio 1992 al 26 settembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  20 luglio 1993, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19  dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inpel -
Industria pelli, con sede in S. Martino di Lupari (Padova)  e  unita'
di  S.  Martino di Lupari (Padova), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di
quarantuno  lavoratori,  per  il  periodo  dal  10 febbraio 1993 al 9
febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diagramma,
con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento in S. Marco
Evangelista (Caserta), per il periodo dal 4 febbraio 1993 al 3 agosto
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  I.Nf.As.,  con  sede in Torino e unita' in
Torino,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 1993 al 28 marzo
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Calzaturificio venti per cento, con sede in
Arzano (Napoli) e  unita'  in  Arzano  (Napoli),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   tratatmento   straordinario   di  integrazione
salariale del 10 marzo 1993 al 9 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie
Martinelli,  con  sede  in  Pistoia  e stabilimento in Pistoia per il
periodo dall'11 marzo 1993 al 10 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Minicar,  con  sede  in   Campi   Bisenzio
(Firenze),   unita'   in  Campi  Bisenzio  (Firenze)  e  San  Quirino
(Pordenone),  e'  autorizzata  la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 20 gennaio 1993 al 19
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Magik
Shoes con  sede  in  Colle  Val  D'Elsa  (Siena)  e  stabilimento  in
Barberino Val D'Elsa (Firenze), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al
7 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  20  luglio  1993,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento  in
Sesto  Fiorentino  (Firenze),  per  il periodo dal 4 maggio 1993 al 3
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.S. -
Inter Data System, con  sede  in  Serravalle  Pistoiese  (Pistoia)  e
stabilimento  in  Serravalle Pistoiese, (Pistoia), per il periodo dal
1  febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  20  luglio  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tos-Cal,
con  sede  in  Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca)  e  stabilimento   in
Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca), per il periodo dal 2 giugno 1993 al
1  dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  20  luglio  1993,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conciasud
Del Vacchio con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in  Solofra
(Avellino) per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei  lavoratori
dipendenti   dal  Consorzio  Cogitau  impegnati  nei  lavori  per  il
completamento del porto  di  Gioia  Tauro  (Reggio  Calabria)  resisi
disponibili  dal  1   marzo  1991  al  10 agosto 1991, e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993, con pari riduzione
della  durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori
interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di
Mammola impegnate nella realizzazione del progetto  speciale  22/5110
relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 1
aprile   1991,   e'   disposta   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993,  con
pari  riduzione  della  durata del trattamento economico di mobilita'
per i lavoratori interessati.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende operanti nel comune di Cinquefondi (Reggio
Calabria) impegnate nei lavori per  la  costruzione  della  strada  a
scorrimento veloce Cinquefondi-Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal
30 aprile 1990 al 27 dicembre 1990, e' disposta la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
agosto  1993,  con  pari  riduzione  della  durata  del   trattamento
economico di mobilita' per i lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti  nei   comuni   di   Morcone   e
Campolattaro   (Benevento)   e   impegnate  nella  realizzazione  del
serbatoio  di  Campolattaro  (Benevento)  -   Prog.   29/20,   resisi
disponibili  dal  17  giugno  1990, e' disposta la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
agosto   1993,  con  pari  riduzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita' per i lavoratori interessati.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.