IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; Visto l'art. 4, settimo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994; Considerato che gli oneri derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 7, della citata legge n. 500/1992 graveranno sul Fondo sanitario nazionale di conto capitale, di cui all'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992, con il quale sono state stabilite le modalita' e le procedure per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui alla predetta legge n. 67/1988; Visto il proprio decreto 16 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993, con il quale sono state stabilite le modalita' per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 della citata legge n. 500/1992; Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il quale e' stato stabilito che nelle materie di competenza regionale o provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale; Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 1993 con il quale per la determinazione del tasso di interesse variabile applicato ai mutui di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1991 il parametro della lira interbancaria tre mesi lettera, previsto nella lettera b) dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1991, e' sostituito con il RIBOR; Ritenuta la necessita', per ragioni di carattere ermeneutico, di integrare i citati decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni recate dal decreto 5 dicembre 1991 continuano ad applicarsi ai mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Al decreto 5 dicembre 1991 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 3, comma 2, lettera b), e' sostituito come segue: " b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente su 'Il Sole-24 Ore', con una maggiorazione dello 0,75."; b) l'art. 8 e' sostituito come segue: "1. La spesa relativa alle rate di ammortamento dei mutui - comprensive degli eventuali interessi di preammortamento - corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui e' imputata sull'apposito conto corrente infruttifero della Cassa depositi e prestiti. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno alla Cassa medesima, e per conoscenza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III, la richiesta di pagamento delle rate almeno novanta giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sara' corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi. 2. l fine di consentire al Ministero del tesoro la messa a disposizione in tempi utili del complessivo fabbisogno finanziario, la Cassa depositi e prestiti comunichera' al predetto Dicastero almeno quaranta giorni prima dalle scadenze contrattuali l'ammontare complessivo delle rate da accreditare agli istituti mutuanti."; c) agli articoli 5, 6 e 7 le parole "Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII" sono sostituite dalle parole "Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III".