IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
  Visto, in  particolare,  l'art.  20  della  richiamata  legge  che,
nell'autorizzare   l'esecuzione   di   un   programma  poliennale  di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di
residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei
relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo  che  le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile  risultante
dal  progetto,  con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con
gli istituti e le  aziende  di  credito  all'uopo  abilitati  secondo
modalita'  e  procedure  da  stabilirsi  con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro della sanita';
  Visto il comma 6 del  citato  art.  20,  il  quale  stabilisce  che
l'onere  di  ammortamento  dei mutui di cui sopra e' assunto a carico
del bilancio dello Stato ed  iscritto  nell'apposito  capitolo  dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
  Visto  l'art.  4,  settimo  comma, della legge 23 dicembre 1992, n.
500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui  contratti
per  l'edilizia  sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge
n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono  a
carico  del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, fino
all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;
  Considerato che gli oneri derivanti dai mutui di  cui  all'art.  4,
comma  7,  della  citata  legge  n.  500/1992  graveranno  sul  Fondo
sanitario nazionale di conto capitale, di cui  all'apposito  capitolo
di  spesa  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto il proprio decreto del  5  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1992, con il quale sono state
stabilite  le  modalita'  e   le   procedure   per   l'assunzione   e
l'ammortamento dei mutui di cui alla predetta legge n. 67/1988;
 Visto  il  proprio decreto 16 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170  del  22  luglio  1993,  con  il  quale  sono  state
stabilite le modalita' per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di
cui all'art. 4 della citata legge n. 500/1992;
  Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con
il  quale  gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i
policlinici   universitari   a   diretta   gestione,   gli   istituti
zooprofilattici   sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'
possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di
cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto l'art. 4 del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,
recante  le  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige, con  il  quale  e'  stato  stabilito  che  nelle
materie  di  competenza  regionale  o  provinciale le amministrazioni
statali  comprese  quelle  autonome e gli enti dipendenti dallo Stato
non  possono   disporre   spese   ne'   concedere,   direttamente   o
indirettamente,  finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito
del territorio regionale o provinciale;
  Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 1993 con il  quale  per
la determinazione del tasso di interesse variabile applicato ai mutui
di  cui  al  decreto  ministeriale 5 dicembre 1991 il parametro della
lira interbancaria  tre  mesi  lettera,  previsto  nella  lettera  b)
dell'art.  3  del  citato  decreto  ministeriale  5 dicembre 1991, e'
sostituito con il RIBOR;
  Ritenuta la necessita', per ragioni di  carattere  ermeneutico,  di
integrare i citati decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni recate dal decreto 5 dicembre 1991 continuano ad
applicarsi  ai mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, i cui  oneri  di  ammortamento  sono  a  carico  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro.
  2. Al decreto 5 dicembre 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'art. 3, comma 2, lettera b), e' sostituito come segue:
    "  b)  RIBOR  (Rome  Interbank  Offered  Rate)  media  aritmetica
semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato  di
gestione  del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente su 'Il
Sole-24 Ore', con una maggiorazione dello 0,75.";
    b) l'art. 8 e' sostituito come segue:
  "1. La spesa  relativa  alle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  -
comprensive   degli   eventuali   interessi   di   preammortamento  -
corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e  per  tutta
la   durata  dei  mutui  e'  imputata  sull'apposito  conto  corrente
infruttifero della Cassa depositi e prestiti. A tal fine gli istituti
mutuanti trasmetteranno alla Cassa  medesima,  e  per  conoscenza  al
Ministero  del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV -
Divisione III, la richiesta di pagamento delle  rate  almeno  novanta
giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse
utilizzato  per  la  determinazione  della  rata  stessa.  In caso di
inosservanza del predetto termine sara' corrisposto il  pagamento  di
un  importo  pari  a  quello  della rata precedente, salvo conguaglio
senza interessi.
  2. l fine  di  consentire  al  Ministero  del  tesoro  la  messa  a
disposizione  in  tempi utili del complessivo fabbisogno finanziario,
la Cassa depositi  e  prestiti  comunichera'  al  predetto  Dicastero
almeno  quaranta giorni prima dalle scadenze contrattuali l'ammontare
complessivo delle rate da accreditare agli istituti mutuanti.";
    c) agli articoli 5, 6 e 7  le  parole  "Ministero  del  tesoro  -
Direzione generale del tesoro - Divisione XIII" sono sostituite dalle
parole  "Ministero  del  tesoro  -  Direzione  generale  del tesoro -
Servizio IV - Divisione III".