IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30  dicembre  1991,  n.
413;
  Visto  il proprio decreto 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  149  del  28  giugno  1993,  recante   "Modalita'   di
comunicazione  all'anagrafe  tributaria  degli  elenchi delle persone
fisiche  che  hanno   corrisposto   interessi   passivi,   premi   di
assicurazione e contributi previdenziali e assistenziali";
  Ritenuto  di  dover  modificare  il  predetto  decreto  al  fine di
disciplinare in modo piu' adeguato alcuni  adempimenti  previsti  dal
decreto stesso;
                              Decreta:
  Fermi  restando  gli  allegati da 1 a 3 del decreto 18 giugno 1993,
citato in premessa, il testo del decreto e' sostituito dal seguente:
  "I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca  su  immobili  e
prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe
tributaria  l'elenco  delle  persone  fisiche  che  hanno corrisposto
interessi passivi  e  relativi  oneri  accessori,  mediante  supporti
magnetici  aventi  le caratteristiche tecniche ed il tracciato record
indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe  tributaria
l'elenco  delle  persone  fisiche  che  hanno  corrisposto  premi per
assicurazione sulla vita e contro gli  infortuni,  mediante  supporti
magnetici  aventi  le caratteristiche tecniche ed il tracciato record
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli  infortuni
stipulati  anteriormente  alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, ai quali non si e' reso applicabile,  per  la
parte  relativa, il disposto dell'art. 31, comma 1, di detto decreto,
le imprese di assicurazione, ove  non  ne  siano  gia'  in  possesso,
devono  chiedere agli utenti interessati il numero di codice fiscale,
al fine  del  completamento  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma
precedente,  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  2  al presente
decreto.
  Gli  enti   previdenziali   e   assistenziali   devono   comunicare
all'anagrafe  tributaria  l'elenco  delle  persone  fisiche che hanno
corrisposto contributi previdenziali e assistenziali di cui  all'art.
10,  comma  1,  lettere  l)  ed m), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli versati dai datori di
lavoro  per  conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici
aventi le caratteristiche tecniche ed il  tracciato  record  indicati
nell'allegato 3 al presente decreto.
  La  prima  fornitura  dei  supporti  magnetici  contenenti  i  dati
relativi all'anno 1992 deve essere effettuata  entro  il  31  ottobre
1993.  Le imprese di assicurazione tenute all'osservanza dell'obbligo
di  cui  al  precedente  terzo  comma  possono  effettuare  la  prima
fornitura  entro  il  termine  previsto per la fornitura dei supporti
relativi all'anno successivo.
  Le  forniture  successive devono essere eseguite entro il 31 luglio
di ciascun anno relativamente agli interessi passivi e relativi oneri
accessori, ai premi e  ai  contributi  corrisposti  nell'anno  solare
precedente.
  Le  comunicazioni  devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria,
via Mario Carucci, 99 -  00143  Roma,  con  nota  di  accompagnamento
contenente  i dati identificativi del mittente, il numero di supporti
trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti e il totale degli
interessi passivi o  dei  premi  o  dei  contributi  corrisposti.  La
comunicazione   deve   essere   inoltre   sottoscritta   dal   legale
rappresentante, o da persona  autorizzata,  dell'azienda,  impresa  o
ente erogatore".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 settembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO